Iperammortamento 2026: quali beni 4.0 rientrano nell’agevolazione

 

Iperammortamento 2026: quali beni 4.0 rientrano nell’agevolazione

Le ultime modifiche alla Legge di Bilancio introdurranno un requisito preciso per accedere all’iperammortamento: l’agevolazione sarà valida esclusivamente per beni realizzati nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Questo principio varrà sia per gli investimenti riconducibili alla Transizione 4.0 sia per quelli previsti nell’ambito della Transizione 5.0.

Per la parte dedicata ai beni 4.0, restano come riferimento gli allegati A e B della legge 232/2016, dove sono indicati i beni funzionali alla digitalizzazione dei processi produttivi secondo il modello Industria 4.0.


Beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A

L’allegato A è articolato in tre gruppi principali:

1. Macchinari e impianti ad alta integrazione tecnologica

Sono compresi i beni che operano tramite sistemi digitali, sensori, attuatori o componenti intelligenti. Per essere considerati agevolabili, devono rispettare i cinque requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, oltre ad almeno due dei tre requisiti aggiuntivi previsti dalla stessa legge.

2. Sistemi per il controllo della qualità e per la sostenibilità

Rientrano in questa categoria le tecnologie che permettono di monitorare, verificare e migliorare performance produttive, qualità del prodotto e impatto ambientale.

3. Soluzioni per l’interazione uomo-macchina

Si tratta di dispositivi progettati per incrementare ergonomia, comfort e sicurezza degli operatori, sfruttando logiche e strumenti tipici del paradigma “Industria 4.0”.


Beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato B

L’allegato B comprende i software e i sistemi digitali che supportano l’integrazione dei processi, la gestione dei dati, la programmazione delle attività e la connessione delle macchine all’interno della fabbrica intelligente.

Per conoscere l’elenco completo e i requisiti specifici dei beni, è sempre consigliabile consultare il testo della norma.


Beni 5.0 agevolabili con l’iperammortamento

Anche per la Transizione 5.0 rimane valido il criterio di provenienza Made in EU/SEE.

I beni “trainanti”, ovvero quelli necessari per accedere al beneficio, continuano a essere quelli contenuti negli allegati A e B della legge 232/2016.
Accanto a essi, sono considerati agevolabili anche i cosiddetti beni “trainati”, ossia quelli orientati all’efficientamento energetico delle imprese. Tra questi rientrano:

  • Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
  • Sistemi per l’accumulo e la gestione dell’energia
  • Impianti fotovoltaici

Queste tecnologie permettono di ridurre i consumi e aumentare la sostenibilità dei processi, obiettivi centrali nella logica della Transizione 5.0.

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