Riporto la comunicazione ricevuta da AISEM, dove viene riportato il resoconto dell’incontro tenutosi il 13 febbraio al Ministero e le richieste avanzate da Confindustria.
Sarà nostra cura aggiornarVi, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, anche in merito alle risposte che il Ministero vorrà fornire.
“DECRETO LEGISLATIVO 184/2023 – INCONTRO AL MIMIT 13 FEBBRAIO
Il D.lgs. 184/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.290 lo scorso 13 dicembre ed in vigore dal 23 dicembre 2023, ha recepito la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) sia il Codice della Strada (CdS).
Relativamente al primo, il Decreto è intervenuto modificando la nozione di veicolo (art. 1, comma 1, lettera rrr) e l’assoggettamento degli stessi alla RCA (art. 122, comma1)
Confindustria si è attivata da subito, come già comunicato, per evidenziare la necessità di opportuni chiarimenti al fine di precisare la corretta applicazione della nuova normativa.
In tale quadro, lo scorso 13 febbraio, si è tenuto un incontro tecnico presso Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel quale Confindustria ha richiesto chiarimenti formali sui seguenti specifici punti.
Innanzitutto, è stata sottolineata la necessità di individuare un criterio generale che coordini la novella normativa con la disciplina generale prevista dall’art. 2054 del Codice civile (che, come noto, ricollega l’obbligo risarcitorio e, di conseguenza, quello assicurativo ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo), nonché alcune casistiche specifiche.
Quanto al criterio generale, è stata ribadita la necessità di chiarire la sussistenza dell’obbligatorietà della RC Auto esclusivamente per i veicoli che assolvono alla funzione di mezzi di trasporto e che sono ammessi alla circolazione su strade pubbliche (o equiparate), con la conseguente esclusione di ogni altro veicolo la cui funzione abituale, o la cui funzione in concreto, sia diversa dal trasporto e prescinda dal concetto di circolazione.
Sono state evidenziate le fattispecie più significative e ad alto impatto per la generalità delle imprese o dei singoli comparti – emersi dal confronto con la base associativa – con le relative motivazioni sottese a giustificare l’esclusione dell’obbligo assicurativo.
Muletti e carrelli elevatori. Sulla base dei criteri generali della novella sopra richiamati, oltre a escludere pacificamente i mezzi che non rientrano nella nuova definizione di veicolo, è stata evidenziata la coerenza dell’esclusione in toto di muletti e carrelli dall’obbligo assicurativo per i seguenti motivi:
- funzione quale mezzo destinato alla movimentazione di cose e non quale mezzo di trasporto, come espressamente previsto dall’articolo 58, comma 2, lett. c), del Codice della strada;
- conferma, a contrario, dalla recente riformulazione dell’art. 122 del codice delle assicurazioni private, che prevede l’assoggettamento dei veicoli all’obbligo assicurativo soltanto qualora utilizzati conformemente alla loro funzione quale mezzo di trasporto;
- non ordinariamente autorizzati all’utilizzo su strada pubblica, con ciò rientrando nella deroga che lo Stato italiano ha espressamente esercitato nel recepimento della Direttiva (v. Relazione AIR al d.lgs. n. 184/2023).
Veicoli non immatricolati per la circolazione stradale. da escludersi in quanto non autorizzati alla circolazione stradale in assenza di immatricolazione, alla luce della deroga sopra richiamata (veicoli non ammessi su strade pubbliche), nonché tenuto conto della ratio sottostante l’articolo 2054 del Codice civile;
Veicoli immatricolati detenuti in funzione della loro vendita o noleggio. da escludersi dall’ambito della RC Auto – valorizzando così il criterio di matrice comunitaria recepito dalla novellate disposizioni circa la funzione in concreto dei veicoli – in quanto destinati, nel primo caso, alla compravendita e, nel secondo caso, al noleggio.
Sarà nostra cura aggiornarvi a breve sui prossimi passaggi.”