
Tutte le informazioni su circolazione e immatricolazione carrelli elevatori
Su strada di carrelli elevatori
La Motorizzazione Civile con la circolare interna n. 4041 del 24 aprile scorso ha dichiarato, in modo chiaro e inequivocabile, la viabilità pubblica vietata per i carrelli elevatori.
L’art. 114 comma 2 del Codice della strada recita:
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
Dimentichiamoci dunque le autorizzazioni annuali per circolare sulle strade pubbliche, i carrelli in quanto veicoli non immatricolati, potranno circolare solamente all’interno di spazi privati.
Immatricolazione? Non basta…
I carrelli elevatori dovranno rispettare anche il comma 1 dell’articolo 114, che recita così:
Le macchine operatrici per circolare su strada devono essere provviste dei dispositivi di equipaggiamento stabiliti dall’art. 106
- Dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
- Dispositivi per la frenatura;
- Dispositivi di sterzo;
- Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- Dispositivo per la segnalazione acustica;
- Dispositivo retrovisore;
Il decreto precedente
Un decreto del 1989 consentiva la circolazione saltuaria di carrelli elevatori sulle strade pubbliche, previa autorizzazione e dotazione di dispositivi luminosi e copertura assicurativa. Il Dl 112/08 ha superato il decreto precedente ma avrebbe reso necessario un nuovo Dm.
L’abrogazione del decreto e l’assenza del Dm, rendono valide le regole del Codice della Strada senza eccezioni.
Effetto retroattivo
La circolare num. 4041 potrebbe portare a riesaminare gli incidenti avvenuti in strada o sul lavoro, dal 22 agosto 2008, da quel giorno infatti i carrelli non immatricolati non potevano circolare.
Tutte le imprese che utilizzano carrelli elevatori al di fuori dello spazio privato aziendale, dovranno adeguarsi velocemente a quanto prevede la normativa.
Decreto attuativo
Il giorno 14 gennaio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto un decreto attuativo con il quale viene modificato l’art. 114 comma 2 del codice della strada, che vietava la viabilità pubblica ai carrelli elevatori decretando che:
“I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aereoportuali, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.”
Tale decreto attua le disposizioni prese nell’ambito della Legge 145 del 23 dicembre 2013, andando a ripristinare quanto previsto dal vecchio decreto del 1989 sugli attraversamenti saltuari, eliminando quindi l’obbligo di immatricolazione dei carrelli elevatori.
Restano degli obblighi
I carrelli elevatori devono comunque rispettare tutte le disposizioni previste dall’articolo 114 comma 1, il quale decreta che ogni carrello deve essere equipaggiato di:
- Scheda tecnica firmata in originale dal costruttore
- Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
- Dispositivi di sterzo
- Dispositivi per la frenatura
- Dispositivo retrovisore
- Pannelli riflettenti a strisce bianche e rosse
Grazie a Ailog e Assologistica
Un grande risultato quindi, raggiunto anche grazie all’azione congiunta delle due principali associazioni del settore logistico – Ailog e Assologistica – che si sono rivolte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lamentando il pesante disagio che tale decreto stava creando alle aziende italiane (e di riflesso ai costruttori).
Siamo molto soddisfatti che, dopo 8 lunghi mesi di attesa, le aziende e i costruttori di carrelli elevatori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.
Fonti
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