Sistemi avanzati per la gestione dei carrelli elevatori

Sistemi avanzati per la gestione dei carrelli elevatori

Orzi Carrelli Elevatori: Sistemi avanzati per la gestione dei carrelli elevatori

Orzi Carrelli Elevatori offre un sistema che supporta il personale addetto nell’uso dei mezzi, automatizzando i processi e garantendo il rispetto delle normative vigenti. Ogni operatore viene identificato in anticipo e dotato di una scheda personale necessaria per attivare il mezzo.

Procedura di utilizzo

Prima di utilizzare il carrello elevatore, è richiesta la compilazione di una checklist che includa un elenco di controlli preliminari da effettuare sul mezzo. Questo sistema consente di evitare la dispersione di documenti, rendendoli immediatamente di

Assistenza tecnica e certificazioni

Il personale tecnico di Orzi, durante gli interventi di manutenzione o riparazione, rilascia un verbale di verifica che attesta lo stato di efficienza del mezzo. Tale documento riporta:

  • Esito complessiva della verifica.
  • Specifici e personalizzabili controlli eseguiti.
  • Abilitazione all’uso del mezzo ,

Manutenzione e sicurezza

I carrelli elevatori vengono controllati quotidianamente per ridurre al minimo i rischi legati al loro utilizzo e prevenire impieghi non conformi alle loro caratteristiche. Inoltre, vengono sottoposti a manutenzioni periodiche per assicurare che rispettino i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 70 della normativa vigente. Quando necessario, il mezzo è corretto da istruzioni d’uso e dal libretto di manut

 

 

In ogni verifica viene rilasciato il Risultato complessivo del mezzo, con le specifiche dei controlli eseguiti

In oltre viene rilasciato l’abilitazione al mezzo all’uso con le specifiche dei controlli eseguiti

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1. Informazioni generali:

Il datore di lavoro deve garantire che i veicoli per la movimentazione interna e le relative attrezzature siano sottoposti a controlli periodici. Un’avaria di questi mezzi, in determinate condizioni, può causare gravi incidenti. Pertanto, è necessario verificare questi veicoli per individuare eventuali danni causati dall’invecchiamento, dall’usura, dalla corrosione o da altri fattori dovuti a un uso continuativo o a influenze esterne.

I carrelli elevatori e le attrezzature accessorie devono essere controllati almeno una volta all’anno o con maggiore frequenza, se richiesto dalle condizioni di lavoro, per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza.

Questi controlli devono essere effettuati da un “tecnico esperto” per identificare eventuali deviazioni dalle condizioni ottimali di funzionamento, oppure, in casi eccezionali, da un ingegnere esperto per stabilire le misure necessarie a garantire la sicurezza.

Manutenzione:

Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutte le attrezzature messe a disposizione degli operatori siano sottoposte a manutenzione regolare, come previsto dai manuali d’uso e manutenzione del carrello.

MANUTENZIONE = PREVENZIONE

È obbligatorio conservare tutti i report dei controlli di manutenzione e annotare tali eventi in un apposito registro, il “libro macchina”, come richiesto dalla normativa vigente.

2. Da dove nasce l’obbligo del controllo periodico

I controlli periodici delle attrezzature di lavoro sono stati introdotti dalla Direttiva 95/63/CE, che modifica la Direttiva 89/655/CEE sull’impiego delle attrezzature operative (recepita in Italia con il D.Lgs. 626/94), e sono stati ripresi dal D.Lgs. 81/2008, art. 71.

Questi controlli sono prescritti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dal costruttore, per tutte le attrezzature che, come i carrelli elevatori, sono soggette a condizioni che potrebbero causare deterioramenti e creare situazioni di pericolo.

I controlli periodici non sono da confondersi con le “verifiche periodiche” prescritte per determinate attrezzature di lavoro indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, che devono essere svolte da INAIL, ASL o enti notificati. Se il costruttore non fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione delle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve applicare le norme specifiche, se esistenti, o seguire i codici di buona prassi.

3. D.Lgs. 81/2008 – Art. 71, Paragrafo 8

IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVVEDERE AFFINCHÉ:

a) Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d’installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova sede, per garantire l’installazione corretta e il buon funzionamento.

b) Le attrezzature soggette a fattori che potrebbero provocare deterioramenti e situazioni pericolose siano sottoposte a:

  • Controlli periodici, secondo le frequenze stabilite dai fabbricanti, dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, dai codici di buona prassi.
  • Controlli straordinari, per garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che si verificano eventi eccezionali che potrebbero compromettere la sicurezza, come riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività prolungati.

c) I controlli siano volti a garantire il buono stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature di lavoro e devono essere eseguiti da persone competenti. I risultati dei controlli devono essere documentati e conservati per almeno tre anni, per essere a disposizione delle autorità di vigilanza.

4. Persona competente – Definizione

Una persona competente è considerata un esperto nel campo dei carrelli industriali quando ha:

  1. Completato una formazione come tecnico addetto alla manutenzione di carrelli industriali.
  2. Molti anni di esperienza professionale con i carrelli industriali.
  3. Conoscenza delle norme di prevenzione degli incidenti.
  4. Conoscenza delle norme tecniche nazionali di riferimento.

Una persona competente è in grado di valutare la condizione dei carrelli in termini di stato d’uso e sicurezza.

5. Controllo di sicurezza periodico

I controlli di sicurezza periodici sono necessari per mantenere il carrello industriale in condizioni di funzionamento ottimali e sicure. Le norme nazionali devono essere rispettate scrupolosamente e si basano sulle direttive europee 95/63/CE, 99/92/CE e 2001/45/CE.

L’Associazione Europea dei Carrelli Industriali definisce il controllo attraverso la norma FEM 4.004, che prevede la creazione di un registro dei collaudi periodici e un adesivo di controllo con la data della prossima verifica annuale.

6. Periodi normativi

  • Primo periodo (fino al settembre 1991): Regole FEM, norme UNI e ISO. Nessuna marcatura CE obbligatoria.
  • Secondo periodo (settembre 1991 – settembre 1996): Introduzione del D.Lgs. 304/91 e delle norme UNI ISO. Prime direttive europee sui carrelli.
  • Terzo periodo (settembre 1996 – dicembre 2009): Direttiva macchine DPR 459/96. Obbligo di fornire la dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione.
  • Quarto periodo (dal dicembre 2009): Vigenza del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva macchine 2006/42/CE). Introduzione delle nuove norme UNI EN ISO.

Le procedure di verifica si basano sugli standard FEM 4.004, che in alcune aree vanno oltre i requisiti dello standard. Tutte le prescrizioni delle norme nazionali devono essere rispettate.

7. Quando il controllo periodico non può essere considerato superato

Il controllo periodico non può essere considerato superato nei seguenti casi:

  • La targhetta identificativa o delle portate residue del carrello è assente, danneggiata o non disponibile.
  • Il manuale d’uso originale è assente, danneggiato o non disponibile.
  • La dichiarazione di conformità o il marchio CE è assente, danneggiato o non disponibile.
  • La macchina è stata modificata o accessoriata oltre i limiti consentiti dal produttore.
  • Non è disponibile la documentazione che descrive/approva le modifiche eseguite sul carrello.
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