
Sicurezza sul Lavoro
La Notizia

Per la prima volta in Italia la Cassazione, con una sentenza storica (n.8883 del 03 Marzo 2016), ha stabilito che, in tema di Sicurezza, il Datore di lavoro o il Dirigente non hanno, sempre e comunque, responsabilità oggettiva di vigilanza nella Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro.
La Storia
La vicenda trae origine da un grave infortunio sul lavoro e alla successiva imputazione in Corte d’Appello sia per il Titolare che per il Dirigente responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una Srl. italiana, considerati possibili responsabili di omessi controlli e insufficiente vigilanza, a conseguenza di ciò in Corte d’Appello erano stati condannati al risarcimento del danno in favore del lavoratore infortunato. La motivazione della sentenza trovava giustificazione in un’ interpretazione classica della Normativa Antinfortunistica “di tipo iperprotettivo” che considera la figura del Datore di lavoro come quella del Garante della Sicurezza investito dell’obbligo di “Vigilanza Assoluta” sui lavoratori: Oltre al fornire ai lavoratori tutti i dispositivi di sicurezza necessari, il Datore di lavoro è sempre tenuto a controllarne l’uso corretto.
Il Titolare dell’azienda e il suo Responsabile sicuri, invece, che il motivo dell’infortunio fosse da imputare esclusivamente al comportamento negligente e imprudente del lavoratore, hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione, in questa sede sono riusciti a dimostrare che, da parte loro, erano state prese tutte le misure preventive necessarie previste dalla legge e che l’infortunio era stato causato dal comportamento imprudente del lavoratore .
La Sentenza
La Corte di Cassazione, preso atto che:
-il Datore di lavoro e il Responsabile per la Sicurezza e Prevenzione avevano adottato tutte le misure di sicurezza obbligatorie e necessarie.
– che erano stati consegnati al lavoratore i Dispositivi di Protezione Individuale e le attrezzature erano regolarmente “a norma” ed idonee all’uso.
-che erano stati forniti al lavoratore informazione, formazione ed addestramento.
ha riconosciuto la loro NON RESPONSABILITÀ’ per l’infortunio accaduto.
La Novità
La sentenza ha di fatto rovesciato l’interpretazione della Sicurezza Antinfortunistica adottata in Corte d’Assise, da modello “Iperprotettivo” ad un modello di tipo “Collaborativo” stabilendo che, gli obblighi di controllo non sono, sempre e soltanto, a carico del Datore di lavoro e del Dirigente ma che devono essere equamente ripartiti “a cascata” tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa .
In riferimento alla sicurezza sul lavoro, ogni persona deve, a seconda del ruolo che riveste nell’azienda, assumersi le proprie responsabilità e deve agire e comportarsi al fine di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti o infortuni. La Corte ha invitato ad una maggiore attenzione su quelli che sono gli aspetti legati alla formazione, informazione ed addestramento, sottolineando l’importanza di avere, sul lavoro, un comportamento serio e responsabile.
Qui in regalo puoi scaricare Lista di Controllo per conoscere e interveniate con la valutazione delle specifiche circostanze.
Premi Qui per scaricare gratuitamente Lista di Controllo
Grazie per l’attenzione. A presto.
Cordiali saluti.
Giacomo
Ditta ORZI CARRELLI ELEVATORI di Orzi Giacomo
Tel 0525 420200 Fax 0525 422029
Skype: giacomo.orzi Cell. 3356115571
www.orzicarrellielevatori.com

