Qualcosa di importante

In questa sezione c’è sicuramente da apprendere qualcosa di importante

Dalle nostre attività, ma anche a seguito di modifiche ed integrazioni normative, abbiamo sempre tratto significativi momenti di crescita!

Da qui l’idea di condividere queste riflessioni, queste esperienze … perché l’informazione è davvero fondamentale … per chi veramente crede nella “Cultura della Sicurezza” e dei benefici che questa può apportare a ciascuna persona che vede nel proprio lavoro … un posto in cui sentirsi veramente al sicuro!

 

Zero Limiti, una volta abilitati

Ogni tanto c’è chi mi chiede quali attrezzature si possono utilizzare una volta conseguita l’abilitazione specifica … il patentino.

Ad esempio, l’ho conseguita per le gru su camion, e voglio sapere fino a quale portata massima o, al limite, fino a quale lunghezza massima del braccio!

La risposta interessa tutte le attrezzature previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 in vigore, come ben sapete, dal 12 marzo 2015.

Una volta conseguita l’abilitazione non esistono vincoli, limiti da rispettare … e ciò perché è la stessa legge che non pone confini di alcun genere!

Se proprio vogliamo dei limiti … se proprio intendiamo scoprirli … hanno più a che fare con:

– le condizioni dell’attrezzatura (sempre efficiente deve essere)

– le condizioni e le procedure di lavoro

– le condizioni psico-fisiche dell’operatore

Pertanto se avete conseguito il patentino potete utilizzare qualsiasi modello afferente a quella specifica abilitazione … dove è certo che dovreste curare maggiormente la parte “addestrativa”, ovvero, quella fase che porta ad una migliore conoscenza e modalità d’uso dell’attrezzatura di lavoro che andrete ad utilizzare per lo svolgimento delle vostre attività di lavoro.

E’ un passo importante questo … poiché sono davvero molteplici le situazioni di incidenti sul lavoro … causate proprio da una mancanza di conoscenza dei mezzi da parte degli operatori incaricati all’uso! Preferite, su questo punto, ad attivarvi al fine di far seguire (da persona più esperta) quelle persone che non hanno una elevata dimistichezza con le attrezzature.

Se non ci accostiamo col buon senso necessario … probabilmente, “le carte”, rimarranno soltanto belle parole scritte in un fascicolo!

 

Riparazioni e sostituzioni

Le attività di manutenzione delle nostre attrezzature devono essere eseguite nel pieno rispetto delle volontà del costruttore … esplicitamente indicate nell’indispensabile libretto d’uso e manutenzione.

Infatti, una cura diversa da quanto indicato, solleva il costruttore da eventuali accidenti … e le conseguenti responsabilità ricadono sulle persone che hanno compiuto quella specifica attività o quelle altre persone che spingono (non consapevoli dei gravi pericoli) altri lavoratori ad eseguirle.

Quest’ultima puntualizzazione vale ancor di più per i datori di lavoro o per i responsabili di varie aree e reparti.

E’ altrettanto importante anche la verifica di eventuali pezzi da sostituire: talvolta, più di talvolta, le sostituzioni avvengono mediante l’installazione di ricambi non certificati dal costruttore o, peggio ancora, pezzi di ricambio adattati!

Vorrei ricordarvi che la manutenzione delle attrezzature ha come preciso scopo quello di avere sempre a disposizione uno strumento di lavoro efficiente … il che significa che questi funziona esattamente per come deve funzionare.

Aggiungo anche che la manutenzione deve essere documentata: conservate, quindi, tutti i rapportini di lavoro che ci vengono rilasciati dai vari tecnici … meglio ancora se istituite un vero e proprio registro della manutenzione … dove annotare puntualmente la data e la bontà degli interventi effettuati per la cura efficace dell’attrezzatura stessa.

Come operatori … a questo punto … vi invito ad allertare immediatamente i nostri superiori per eventuali anomalie riscontrate: ognuno, fra i vari soggetti della sicurezza, ha i propri compiti … e questa è una delle precise parti che vi compete direttamente … senza posticipare nel tempo queste segnalazioni. La sicurezza è un insieme di regole … ma se non vi approcciate col buon senso necessario … probabilmente le condizioni di lavoro non saranno per voi le più garantite

 

Nuovo provvedimento verifiche periodiche

Un interessante provvedimento del 03/03/2015 da parte del Ministero del Lavoro ha fatto luce su alcuni aspetti legati alle Verifiche Periodiche da parte, oltre che degli Enti Pubblici, degli Soggetti Privati Abilitati.

In particolare, a seguito di anomali comportamenti da parte di questi ultimi … l’INAIL, le ASL e l’ARPA … possono proporre (al Ministero del Lavoro stesso) eventuali azioni di carattere “punitivo” che vanno dalla sospensione temporanea e che arrivano fino alla cancellazione definitiva dall’elenco dei soggetti abilitati.

Tra i comportamenti anomali da parte dei Soggetti Abilitati rientrano:

– variazioni, al ribasso o al rialzo, dei prezzi in misura superiore a quelli consentiti

– personale addetto alle verifiche non idoneo secondo i criteri ministeriali

– mancato rinnovo della polizza assicurativa

– mancanza di comunicazione dei dati informatici

Credo sinceramente che sia un atto di notevole importanza … dove si evidenza la chiara volontà ministeriale di tenere sotto controllo le attività privatizzate e di mantenere sempre alti i livelli di professionalità … indispensabili per garantire sempre più la sicurezza delle persone che lavorano.

Un ultima nota: sempre con il sopra citato provvedimento sono state oggetto di modifica le tabelle ministeriali dettanti i prezzi da applicarsi in fase di verifica periodica delle attrezzature.

Qualora abbiate necessità di regolarizzare le vostre attrezzature di sollevamento, sia di persone che di materiali, potete contattarci al fine di aiutarvi prontamente senza che le vostre attrezzature mobili escano dalla vostra sede di lavoro.

Ad ogni modo è mio desiderio veder leggere i libretti d’uso e manutenzione da parte dei vostri lavoratori: non finirò mai di dire che … questi documenti … sono la voce di chi ha messo al mondo le attrezzature che voi ora state utilizzando: la conoscenza è il primo dei passi importanti da compiere!

 

Stabilità ottimale

Nell’ambito delle attrezzature di lavoro la stabilità dei mezzi è fondamentale per evitare ribaltamenti degli stessi. In molti delle situazioni in cui si verifica il ribaltamento possono accadere danni importanti in termini di lesioni gravi e, addirittura, la perdita della vita quando le lesioni raggiungono soglie ben più gravose.

Alcuni mezzi sono oggetto del rischio di ribaltamento durante il loro transito … altri durante la loro fase di lavoro anche se queste attrezzature sono posizionate in modo fermo  sulle aree destinate al lavoro.

Fra i primi troviamo i carrelli elevatori, i sollevatori, i trattori … fra le restanti, invece, le piattaforme aeree con stabilizzatori e le apparecchiature di sollevamento merci in genere.

Per le attrezzature di cui al primo gruppo è necessaria una pavimentazione di transito quanto ben più livellata possibile, senza buche o altri intralci ed in un certo stato di pulizia da alcuni agenti che possono rappresentare la causa di perdite di stabilità (presenza d’olio, ad esempio).

Per i mezzi di lavoro di cui al secondo gruppo … è importante, invece, verificare la compattezza della superficie di posizionamento dell’attrezzatura: vorrei, ad esempio, ricordarvi che molte di queste … prima di poterle utilizzare … necessitano di abbassamento degli stabilizzatori. In questi frangenti evitiamo terreni mollicci e, in genere, superfici poco compatte: e non dimentichiamoci di frapporre le piastre fra la base degli stabilizzatori e la superficie d’appoggio.

 

Lavori su strada

Purtroppo questa sezione prende spunto proprio da un incidente mortale sul lavoro accaduto nelle nostre vicinanze.

Il fatto, accaduto circa due mesi fa, è avvenuto durante un’attività lavorativa svolta su strada: non entrerò nei particolari … a me interessa soltanto raccontarvi cosa bisogna fare quando si lavora su strada … perché dietro ad un evento, benché spiacevole e tragico come questo, l’unica cosa da apprendere è l’insegnamento per evitare altre situazioni di questo genere.

Quando si lavora su strada, oltre al Testo Sicurezza di cui al D.Lgs. 81 del 2008, bisogna tener conto degli obblighi disposti dal Codice della Strada … al fine di tutelare anche altre persone che potrebbero essere lese dal nostro comportamento, dalle nostre attrezzature all’opera, dalle sostanze e materiali che utilizziamo in queste fasi lavorative.

Quanto ai lavoratori presenti su strada … il codice impone di indossare indumenti ad alta visibilità: con questi indumenti noi veniamo maggiormente visti da altri veicoli … e ciò ci garantisce maggiormente verso il rischio di investimenti accidentali.

Quanto alle attrezzature utilizzate (gru, piattaforme, minipale, etc.) le stesse debbono risultare conformi ai disposti di legge che impongono di rendere quanto più visibile ed idoneo il mezzo che lavora su strada.

Pertanto risultano obbligatori i girofari (lampeggianti luminosi), gli specchietti, gli indicatori di direzione, i fari, etc.

In aggiunta è necessario disporre la segnaletica stradale (con un certo anticipo rispetto al luogo preciso di lavoro) la quale è efficace per evitare collisioni fra i veicoli transitanti e le nostre attrezzature.

Quando le attività di lavoro vengono espletate su strade particolarmente trafficate … si dovrebbe regolare il traffico, soprattutto nei casi di carreggiata ridotta. Nei casi di lavoro non terminato in giornata … il cantiere (macro o micro che sia) deve essere messo in sicurezza con i più opportuni accorgimenti e strumenti.

Vi invito, inoltre, a dar lettura del libretto d’uso e manutenzione del vostro specifico mezzo di lavoro: la voce del costruttore è il Vangelo per voi Operatori di attrezzature di lavoro.

 

Acquisti usati

Le attrezzature le vorremmo tutte nuove … ma talvolta la decisione d’acquisto punta dritto alle attrezzature usate.

Quando si acquista un’attrezzatura usata è bene anche sapere che noi non conosciamo la sua storia, ovvero ad esempio, come è stata usata o come è stata mantenuta.

E’ chiaro che sono domande di una certa portata, visto che le risposte sono legate alla salute dell’attrezzatura.

Per esperienza (cara e un po’ amara, vi sono sincero) controllate il tutto … compresso l’autocarro se la stessa vi è installata sopra (gru per autocarri o piattaforme elevabili, ad esempio).

Oggi, purtroppo, sono molti i casi di acquisti poco azzeccati: ma vorrei che consideraste che certe attrezzature sono effettivamente molto pericolose … e le condizioni delle stesse debbono essere pienamente idonee per garantire la sicurezza degli operatori e delle altre persone.

Pertanto … una verifica straordinaria iniziale (prima di adoperarla per lavoro) è fondamentale: parlo di ingrassatura, di controllo dei liquidi, di verifica dei dispositivi di sicurezza e di altri tanti aspetti dell’attrezzatura.

In questa fase, anche se i costi lievitano un po’, le attività di verifica e manutenzione debbono essere svolte da personale altamente qualificato ed esperto … sempre per la nostra massima garanzia.

Per le attrezzature che prevedono le verifiche periodiche (gru, piattaforme, etc.), preoccupatevi di avere fra le mani gli incartamenti in piena regola. Un’attrezzatura se non portata a verifica e, quindi, non idonea per essere utilizzata … è potenzialmente oggetto di sospensione da parte degli enti di controllo preposti al servizio di vigilanza.

 

Cosa potrebbe colpirci la faccia?

Le attrezzature, per come le acquistate, non sono sempre idonee … perciò è bene che ne valutiate tutte le caratteristiche in relazione all’uso che ne dobbiamo fare.

In questa sezione parleremo dei rischi che possono creare danni al volto dei lavoratori: ne sanno qualcosa, soprattutto, gli operatori che si adoperano con mezzi per attività di demolizione … ma anche quelli impegnati nel comparto agricolo … fermo restando che, se ci riflettiamo un po’ di più, possiamo trovare tante altre situazioni pericolose in diversi settori.

Chi lavora in attività di demolizione … potrebbe venir colpito da sassi!

Chi, invece, opera nel campo dell’agricoltura … da frasche o da rami di alberi!

Più per la prima ipotesi, che per la seconda … opterei (ma è molto più di un’opzione) per mezzi con cabine particolari che ci proteggono da questi pericoli.

Oppure, se possibile (e quasi sempre lo è) … nell’apporre alle nostre attrezzature validi sistemi di protezione … come le griglie di natura metallica.

Ma attenzione, queste griglie metalliche, da una parte proteggono il volto … dall’altra, invece, diminuiscono la visibilità dell’operatore durante le fasi di svolgimento del suo lavoro.

Quindi, maggiore prudenza e diligenza … come consiglio e come giusto che sia.

Purtroppo, tanti incidenti, accadono per inadeguatezza delle attrezzature: la Ferrari, considerata una delle vetture più belle e sicure al mondo … mai la vedrei all’opera in una grande traversata del deserto!

Un avviso, quindi, non solo per gli operatori … ma pure per i tecnici della sicurezza: la valutazione dei rischi è una professione che possono svolgere le sole persone che hanno determinate conoscenze!

 

Il trasporto dei nostri mezzi

Alcune attrezzature, per essere dislocate da una sede di lavoro ad un’altra, debbono essere trasportate tramite altri veicoli.

La nostra sezione, come ben sapete, riguarda la sicurezza … e crediamo che il trasporto delle attrezzature possa considerarsi un’attività particolarmente rischiosa … alla quale ci permettiamo di fornirvi qualche utile suggerimento di carattere tecnico-operativo.

In prima analisi è bene valutare i rischi connessi al posizionamento dell’attrezzatura sul carro (o sul rimorchio): questa fase è molto pericolosa, soprattutto per le meno appropriate attività di carico del mezzo che notiamo spesso anche in qualche filmato presente su internet … dove qualcuno carica il mezzo senza far uso delle rampe!

E’ giusto dirvi che la salita del mezzo deve avvenire proprio tramite rampe efficaci che abbiano una larghezza sufficiente per evitare la caduta del mezzo durante la fa della salita.

Il mezzo, a sua volta, deve essere reso quanto più immobile possibile … al fine di evitare oscillamenti che possono causare l’instabilità dello stesso ed il rovesciamento dell’attrezzatura.

Alcune attrezzature possono essere caricate tramite apparecchiatura di sollevamento. In questi casi è bene “arpionare” l’attrezzatura (ad esempio la minipala) nel punti di sollevamento previsti dal costruttore.

La seconda fase concerna la “legatura” dell’attrezzatura caricata tale da renderla quanto più stabile possibile e cercando di evitare di caricare il baricentro del mezzo verso la parte finale del pianale di carico. Le benne, le forche, i bracci … debbono essere quanto più prossimi alla cabina dell’attrezzatura di lavoro (del carrello, dell’escavatore, della pala, etc.).

Durante il trasporto (terza fase) evitare velocità non moderate, sterzate brusche, frenate improvvise … considerando sempre che avete un’attrezzatura mobile caricata … seppur immobilizzata al meglio!

L’ultima fase (la quarta) concerne la discesa del mezzo: come per la salita, anche in questo caso fate uso delle rampe idonee, immobilizzate il carro o il rimorchio, muovetevi con massima prudenza.

E’ importante sottolineare la forte pericolosità cui possono essere soggette altre persone presenti nei paraggi: credo che sia sciocco non pensare ai danni che possono arrecarsi a seguito di investimento causato dalle attrezzature in caduta!

Voglio dire … stiamo lontani dalle zone di pericolo, siamo diligenti!

 

Mai arrangiarsi!

Le attività di lavoro debbono essere svolte, ma è chiaro che questo debbono avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza a tutela dell’incolumità fisica delle persone.

Per esperienza, però, noto che alcune fasi vengono eseguite senza le debite attrezzature ed in assenza, anche, dei previsti accessori.

Sarà pur vero che, alla fine, il lavoro lo vedremo completato … ma con quanti rischi per la nostra salute?

Il bello … anzi il brutto … è che quando si svolgono lavori “alla casaccio” questi riescono bene anche quando non vi è il rispetto delle corrette procedure di servizio. Dicevo il “brutto” perché chi opera male e nel contempo porta a termine il compito … si vede aumentare i propri livelli di autostima circa quel lavoro … ed il prossimo servizio da svolgere … simile al precedente … verrà praticato alla medesima maniera.

Mai possibile, quindi, che bisogna essere persone sicure soltanto quando la buona sorte ci assiste? E quando ciò non avviene … pensate seriamente a cosa potrebbe accaderci?

A questo punto concedetemi la possibilità di elencare alcune cose strane che possono intrappolarci nella morsa del rischio:

– uso della gru come piattaforma

– funi e catene non idonee

– sollevamento persone con benne

– ganci e bilancieri inventati per l’occasione

– tavole di legno al posto degli stabilizzatori

– … … …

Certo, mi direte, ma sai Francesco oggi come si lavora?

Certo, vi rispondo … in qualunque modo che di sicuro non vi porti ad essere vittima di un incidente!

C’è sempre un modo migliore di fare le cose … purtroppo, però, riteniamo che quelli a cui abbiamo pensato … siano i più efficienti e sicuri in assoluto: ma è davvero proprio così?

 

L’importanza dei pittogrammi

La vita va avanti e le novità sono sempre all’ordine del giorno in ogni campo.

Nel nostro campo, quello delle attrezzature, ho avuto modo di vedere un’attrezzatura rimessa a nuovo dal datore di lavoro … ma spoglia delle informazioni poste dal costruttore dell’attrezzatura stessa.

Mi riferisco ai pittogrammi (informazioni poste su adesivi applicati sul mezzo) … dove questi strumenti informano, appunto, l’operatore su concetti e notizie importanti.

Prima di eseguire, dunque, migliorie alla vostra attrezzatura (verniciatura, ad esempio) è bene fare una foto preventiva … per poi predisporre gli stessi pittogrammi così come erano stati posti dal costruttore dell’attrezzatura.

Dilà di una sanzione per mancata informazione … l’assenza del pittogramma potrebbe dar spazio a problematiche ben più importanti e pesanti … come la “colposità” dei responsabili della sicurezza nei casi di incidenti lavorativi dovuti per scarsa informazione dell’operatore.

Prendo spunto anche per controllare lo stato attuale dei vostri pittogrammi: tanti sono sbiaditi, poco leggibili … privi, pertanto, del giusto senso e valore che dovrebbero invece offrire a chi fa uso delle attrezzature di lavoro.

 

Indagini approfondite

Con lo scopo di garantire la “sostanza e l’efficienza” delle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro, nei casi previsti dalla Leggi o dalle Norme Tecniche … deve sottoporle ad indagine approfondita.

L’indagine approfondita è una delle tre maggiori classi di verifica previste dal Decreto Ministeriale dell’11/04/2011 che, ricordiamo, concerne i requisiti e le modalità di svolgimento delle verifiche delle attrezzature di sollevamento di persone (piattaforme aeree), di sollevamento materiali (gru in genere) e di altre attrezzature come ascensori, montacarichi ed idroestrattori.

Sono tante le aziende che non si preoccupano delle indagini approfondite e che, quindi, corrono seri rischi sul lavoro.

Basti pensare alla ruggine, alla bontà dei perni e delle saldature, alle condizioni della struttura di appoggio (fissa o mobile), etc.

Queste indagini sono a cura del datore di lavoro il quale, probabilmente, dovrà rivolgersi a soggetti esperti con l’obiettivo di “riqualificare” la propria attrezzatura … per conferire alla stessa, nei limiti delle possibilità, ulteriore vita lavorativa in condizioni di sicurezza.

La periodicità di queste indagini è solitamente ventennale … ma questi limiti si riducono a dieci anni secondo alcune norme tecniche in materia di verifiche.

Nel dubbio credo che sia saggio leggere al meglio le informazioni del costruttore (contenute nel libretto d’uso e manutenzione che accompagna l’attrezzatura) o, ancora, contattare il costruttore stesso comunicando, preferibilmente, con qualche persona del proprio staff tecnico. In alternativa, ancora, internet è quanto di meglio possiamo avere per approfondire le nostre ricerche: due parole e … clic … via alla ricerca delle informazioni che ci occorrono.

Voglio concludere questo argomento con una disamina generale di quanto bisogna appunto verificare durante le indagini approfondite:

  • verifica elementi strutturali (travi, ad esempio): eventuali usure, deformazioni, danneggiamenti, corrosone, lesioni, etc.
  • verifica delle saldature esistenti: stato di conservazione e legatura, spaccature, mancanza di continuità, etc.
  • verifica dei perni, dei dadi, delle carrucole, delle ruote, delle pulegge, etc.
  • verifica degli accessori di sollevamento: funi, catene, ganci, bilancieri, etc.

Di queste indagini ne dobbiamo avere traccia, dato che gli Enti di Verifica (privati o pubblici che siano) ne vogliono prendere visione secondo lo stesso D.M. del 11/04/2011.

 

Di quali rischi ti preoccupi?

Il mondo delle attrezzature di lavoro viene visto generalmente in modo meccanico: forse perché sono strutturate in un certo modo … o perché hanno un certo peso o un certo volume … o semplicemente, ancora, perché pensiamo che possano esporci a soli determinati rischi.

Quando parlo di sicurezza, voglio sempre allargare gli orizzonti … e relativamente alle attrezzature mi sembra poco interessante istruire i lavoratori sui soli rischi di ribaltamento, di cadute di materiali dall’alto, di investimenti, etc.

Esistono tanti altri rischi che come sempre meritano un’attenta valutazione … e di questi rischi, molti, non sono nemmeno legati a quando l’attrezzatura è in azione.

Pensate, quindi, a queste situazioni … riflettiamoci per il giusto tempo … e se è il caso (difficile davvero il contrario), ampliamo ulteriormente gli scenari.

Ad esempio … quale danno potrebbe essere arrecato ad un lavoratore durante l’attività di manutenzione del mezzo ricevuto in consegna? Intrappolamento, fumi, vapori? Tutto qui … nient’altro?

Bè, un lavoro mentale del genere potrebbe essere svolto anche in tante altre ipotesi di lavoro: il mio consiglio è di avere davanti agli occhi il film di “cosa” ne viene fatta dell’attrezzatura, di come potrebbe venir utilizzata (pulizia, spostamenti su altri mezzi … ad esempio).

Di riflesso, una volta analizzate le situazioni … è logico prevenire i rischi sollevati e se è il caso eliminarli, ridurli all’osso: per quelli residui, invece, ci preoccuperemo di dotare i nostri lavoratori dei più idonei ed efficaci dispositivi di protezione individuali.

In merito ai D.P.I. … non esiste il “completino” del lavoratore perfetto … ma si può confezionare sullo stesso il vestito della sicurezza di cui ha necessariamente bisogno.

Pertanto … e questo è un altro bel modo di ragionare … possiamo anche vedere la sicurezza di un lavoratore rapportata ai D.p.i. che sono in commercio … e capire in quale situazione quella protezione potrebbe essere d’aiuto al mio lavoratore.

Capite … se vedo una mascherina mi chiedo: in quale situazione il mio lavoratore con quell’attrezzatura potrebbe averne bisogno? Se esiste un rischio, mi appresto a consegnare il D.p.i. … diversamente passo al successivo dispositivo!

Un giorno, così facendo, scoprimmo che un lavoratore che utilizzava una gru su autocarro non aveva in dotazione la cintura anticaduta: intanto aveva come accessorio il radiocomando a distanza … intanto, spesso, trovava come “torretta di controllo” soppalchi, solai … privi di parapetti, ponteggi, balconi.

Bè a volte la vita deve essere come una frittata … la devi girare sotto e poi sopra!

Nella sezione risorse del nostro sito internet – vvvvv brixia info – trovate a disposizione importanti informazioni … preziose per la sicurezza dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni!

 

Acquistate sicure, ma poi …

Il semplice acquisto di un’attrezzatura certificata non solleva il Datore di Lavoro da altri aspetti sempre legati alla sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.

Questo principio deve rimanere ben saldo … è impensabile il contrario!

Vediamo, quindi ed in maniera generale, di cos’altro il Datore di Lavoro deve preoccuparsi per garantire le più ampie condizioni di sicurezza in favore dei lavoratori e di altre persone che potrebbero essere coinvolti in incidenti.

Il tutto, chiaramente, viene verificato in termini di valutazione dei rischi … tra i quali:

– rischi attinenti all’installazione dell’attrezzatura di lavoro interessata nello specifico ambiente di lavoro: potrebbe essere il caso della valutazione della compattezza della superficie di lavoro per le gru a torre e per le attrezzature obbligate a lavorare con gli stabilizzatori ben piantati al suolo

– rischi afferenti ad eventuali interferenze: questi rischi sono fondamentalmente da valutare con attenzione. Più e più volte gli incidenti accadono proprio a causa di una mancanza di una procedura efficace di lavoro che pone a rischio i lavoratori. In quest’ottica basti pensare ai rischi derivanti dal funzionamento di una pompa per calcestruzzo che può investire i lavoratori dell’impresa committente

– rischi che riguardano la non corretta applicazione delle attività di cura, manutenzione e verifiche delle attrezzature: i cantieri, spesso, diventano dei veri e proprio laboratori meccanici … senza, però, la presenza di personale esperto e qualificato incaricato per dette attività

– rischi circa le conoscenze dei lavoratori nella gestione degli specifici compiti: in molti casi gli incidenti si sono verificati a causa della mancanza di informazioni necessarie per lavorare in assenza di rischi (rischi elettrici, di esplosione, etc.). Ricordiamo che prima di affidare un compito … è bene valutare al meglio ogni specifico elemento di pericolo

I rischi non finiscono mai … sono tante le variabili, tra le quali ricordiamo:

– le condizioni psico-fisiche dei lavoratori incaricati

– il livello di affidabilità dei lavoratori designati all’uso delle attrezzature

– le situazioni meteo (vento, pioggia, neve, freddo, caldo, afa, etc.)

– le turnazioni giornaliere e, soprattutto, i lavori notturni

 

I rischi fuori dalla nostra portata

Non rientra nella mia filosofia personale parlare di “rischi che possono accadere” … ma è giusto spendere qualche riga in favore di questo argomento … visto che di tanto in tanto qualcuno mi parla di ciò!

Sono dell’avviso, infatti, che noi dobbiamo preoccuparci del peggio … anche se per forza non deve accadere: non voglio essere tragico, ma suppongo che creare scenari “particolari” … sia un bel modo di creare la vera sicurezza che ci interessa!

Nell’uso delle attrezzature avvengono queste situazioni … ma tante altre a volte, purtroppo, inimmaginabili.

Pensate, ad esempio, a questi eventi … e ditemi cosa ne pensate:

– crollo di una galleria mentre si lavora con l’escavatore

– cedimento imprevisto della roccia sulla quale era ben stabilizzata la gru

– rottura del braccio telescopico di una piattaforma ben tenuta ed in garanzia

– autista avventato che in fase di retromarcia investe cartellista

Sono situazioni limite … che se da una parte debbono essere sempre valutate … dall’altra ci inseriscono in contesti che possono avere sinceramente risvolti molto pericolosi per la nostra salute.

Allora … ritorno indietro di qualche riga e dico: facciamo tutto ciò che è possibile … lasciando al caso le sole situazioni dove effettivamente non possiamo sapere … o che non possiamo gestire per la grandezza dell’evento!

Non è un caso, forse, che si dice (ed è vero) … che i rischi sul lavoro non saranno mai pari a zero!

E non cadiamo mai nell’errore che porta a convincerci che … gli incidenti, quando devono succedere … accadono e basta!

In questo modo la nostra mente mai si preoccuperà di migliorare le nostre condizioni di tutela e di sicurezza … e quelle dei nostri colleghi: ci ritroveremmo soltanto a vivere ciò che può accaderci, senza essere minimamente giudici-artefici del nostro destino!

 

I rischi non sono mai gli stessi

Pensare di saper condurre un’attrezzatura e di saperla utilizzare in sicurezza in ogni occasione … è un errore che non dobbiamo mai commettere!

Dovrebbe essere scontato questo concetto … ma nella mente delle persone non riesce ad entrarci sempre.

Un conto, infatti, è lavorare sempre nelle medesime condizioni (stesso luogo, stesse persone, stessi materiali, etc.) … altra faccenda quando anche uno solo degli elementi cambia o si introduce come una novità!

Ad esempio … non credete che lavorare vicino ai cavi in tensione elettrica sia qualcosa di ben diverso da quando non abbiamo di questi pericoli?

E quando si lavora su superfici “molli”, non è diverso da come si lavora sulle superficie compatte e non cedevoli?

Oppure, ancora, lavorare con il vento non è diverso che farlo quando esso non soffia?

Come ben avete notato la diversità delle condizioni (anche una sola) cambia le condizioni di rischio … il che presuppone nuova conoscenza e nuovo comportamento da parte nostra mentre siamo alla conduzione delle nostre attrezzature.

E’ anche vero che questi aspetti non debbono intimorirci: dobbiamo, invece, prepararci … prenderci tutto il tempo necessario … e svolgere in sicurezza le attività che ci sono state affidate.

Uno degli elementi di maggior rischio sono le nostre convinzioni circa le nostre capacità: per me … essere capace … significa essere pronto a capire come fare al meglio un certo lavoro ed eseguirlo nel rispetto della nostra stessa incolumità fisica!

Attenzione … in tante situazioni potremmo essere vittima di una carenza di informazioni: ciò capita, soprattutto, quando si lavora presso sedi esterne (cantieri edili, ad esempio), dove viene a mancare talvolta la conoscenza tecnica.

Ciò cui voglio spingervi … è di non affrontare mai un lavoro quando non si ha la certezza (al 100%) dei rischi e delle corrette procedure di esecuzione.

Tanti infortuni avvengono proprio per “sopravalutazione” delle nostre capacità … e un po’ di umiltà di certo non fa del male!

 

Cartella sanitaria … anche per loro!

Per me un’attrezzatura è come un lavoratore … perché, quindi, non istituire una specifica cartella sanitaria e di rischio!

Ora che il paragone vi è entrato ben in mente … la percezione delle singole attrezzature che tenete acquisisce una nuova prospettiva: è una risorsa, proprio come un essere umano … e per ogni risorsa ci sono cure da prestabilire e da eseguire!

Così come il Medico Competente verifica le condizioni psico-fisiche dei lavoratori … altrettanto gli Esperti della Manutenzione (interni o esterni che siano) garantiscono la verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro.

Vedete un panorama diverso se vedete le attrezzature in modo diverso … perché:

– perché anche le attrezzature hanno un proprio programma di sorveglianza

– perché anche le attrezzature si infortunano

– perché anche le attrezzature ricevono prescrizioni

– perché, ahimè, anche le attrezzature muoiono

I “perché” non finiscono mai … ma preoccuparsi delle attrezzature come ci si comporta con i lavoratori … è un fantastico modo di intendere la sicurezza, di migliorarla sensibilmente … di calarsi nella vera cultura che si richiede a tutela delle persone che vivono anche per lavorare.

E allora … via alla “Cartella Sanitaria delle Attrezzature” …

– dove verranno trascritte le visite effettuate

– dove verranno registrate le verifiche periodiche eseguite e programmate

– dove verranno inseriti i suoi documenti personali (manuali, schede tecniche, omologazioni, etc.)

Sono risorse, ricordiamolo, dove ci si aspetta che producano nel miglior modo possibile e per quanto più tempo!

 

Attrezzature di Lavoro: La manomissione dei dispositivi

Non è mia intenzione spiegare i risvolti giuridici per chi commette atti di questo profilo: mi interessa … perché interessa anche a voi tutti … rendere maggiormente chiare le conseguenze che potrebbero accadere quando si opera con le attrezzature di lavoro manomettendo i dispositivi di sicurezza.

Mi esprimo, quindi per quelle situazioni dove il dispositivo è regolarmente funzionante … ma che per “certe” ragioni viene manomesso.

Non discuto, pertanto, dei dispositivi di sicurezza non funzionanti … lasciando a voi il compito di ripristinare la massima sicurezza dell’attrezzatura con una pronta attività di manutenzione.

Ma per quali motivi, un operatore, viene tentato a manomettere i dispositivi di sicurezza relativamente al mezzo che gli è stato concesso in uso?

Le cause sono tante … e qualcuna la preciso all’istante: come sempre, però, le mie liste finiscono con i puntini di sospensione. Sono sempre illimitate le ragioni … ed io, coi puntini, do spinta alla mente di pensarne altre che io non ho esplicitato nell’elenco. Vediamo un po’:

  1. Attrezzatura non idonea per il tipo di lavoro che si deve svolgere: è il caso, soprattutto delle apparecchiature di sollevamento (gru, ad esempio), dove i carichi da movimentare possono risultare superiori a quelli consentiti in sicurezza dall’attrezzatura (ecco perché vengono manomessi i sensori adibiti al controllo del carico)
  2. Superficie di lavoro non compatta e di tipo cedevole: in questo caso penso a quegli operatori di gru per autocarro che … in condizioni di superficie non compatta e non avendo nemmeno le piastre d’appoggio di sicurezza … manomettono i sensori degli stabilizzatori dell’attrezzatura per poter eseguire le attività di sollevamento
  3. Sbraccio limitato: alcune piattaforme di lavoro aeree (a dire il vero tante) hanno limitatissime possibilità di sbraccio e appena si arriva al limite la macchina va in blocco: viene facile per l’operatore “staccare” questi controlli e trovarsi in una pesante situazione di pericolo
  4. … … …

Quando accadono incidenti sui luoghi di lavoro, nella stra-grandissima maggioranza dei casi, è l’operatore l’attore principale di questi eventi: un miglioramento delle nostre idee e dei nostri comportamenti … ci rallegrerebbero nel vedere drasticamente ridotti i casi di infortunio.

 

Attrezzature di Lavoro: Non sono giocattoli !

Come se non bastassero gli incidenti legati direttamente al mondo del lavoro … ultimamente siamo testimoni di incidenti strani … frutto perlopiù di menti non proprio diligenti!

Sapete benissimo la direzione in cui vi sto portando … non posso trattenermi da essere grintoso verso quel fattaccio che ha visto coinvolto una serie di ragazzini durante una festa.

Come sempre, è giusto scindere il pensiero delittuoso dalla mancanza di diligenza: voglio dire …. non credo che ci sia stata volontà nel creare questa tragica situazione … ma credo, comunque, che non è certamente responsabile un comportamento del genere!

Il fatto è che tutti pensavano che nulla potesse accadere!

Capirai … cosa vuoi che accada facendo un giretto coi bambini con il mezzo di lavoro, giusto per farli divertire un pò?

Ma la mia franca risposta è nuovamente questa: pensi davvero di poter gestire tutto … compreso quella causa che fino ad un secondo prima pensavi che mai potesse verificarsi!

E allora … lasciatemi che vi bombardi nuovamente continuando a ripetervi che siete voi la vera sicurezza sul lavoro … e che le macchine possono darvi una grande mano a perseguirla!

Ma ancora mi chiedo … non è che esistono modi altrettanto carini per divertirsi?

Non gioco sul fato … ma se proprio pensate che lo faccia … voglio che crediate che non è la mia forza del pensiero a far accadere certe spiacevoli situazioni!

 

Attrezzature di Lavoro: Le protezioni durante le manutenzioni

Le attività di manutenzione delle attrezzature presentano rischi di vario genere per i quali è indispensabile proteggersi debitamente al fine di evitare danni alla nostra incolumità fisica.

Noto ancora, e con molto dispiacere, il da farsi operoso di molte persone … che prestano cure ai propri mezzi senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale, quali i guanti, l’elmetto, gli occhialini, etc.

Intanto, come se non lo sapeste, le attività di manutenzione rientrano fra le vostre attività di lavoro e, come tale, ogni lavoro presenta i propri rischi … da valutare, da prevenire, per poi eventualmente proteggersi.

Personalmente utilizzerei il casco … non tanto per evitare che qualcosa possa cadermi dall’alto (cosa che comunque potrebbe accadere) … ma per eventuali urti in fase di movimenti improvvisi della testa.

I guanti, invece, mi sono d’aiuto per evitare abrasioni, scottature, piccoli tagli o micro perforazioni.

Anche gli occhialini sono importanti … se penso che dell’olio potrebbe colpirmi gli occhi, ma anche per proteggermi da schegge qualora stia lavorando con determinate attrezzature (smerigliatrice, ad esempio).

In verità la lista dei dispositivi potrebbe essere più lunga di quanto proposto … ma vi invito a rispettare quanto di buono fa per voi il vostro responsabile della sicurezza … dall’esecuzione dei lavori in un certo modo … all’utilizzo corretto dei dispositivi che vi vengono consegnati.

Potrebbero, inoltre, presentarsi casi in cui si possano nutrire dubbi su un certo lavoro che mi è stato affidato: sono dell’avviso che se qualcosa non la so fare o non mi sento preparato per farla … chiedo istruzioni a chi può insegnarmela!

 

Attrezzature di Lavoro: C’è sempre da imparare

La conoscenza del mezzo non termina mai … nemmeno dopo una concreta attività di formazione che porta a poter essere destinatari dell’attrezzatura su incarico da parte del Datore di Lavoro (o chi per esso).

Infatti, secondo il mio modesto parere, intendo la formazione delle attrezzature di lavoro al pari del conseguimento della patente di guida … che ti consente, una volta superato l’esame teorico e pratico, di poter condurre la tua vettura sulle strade aperte al traffico.

Come tutti sanno … a scuola guida ti insegnano i segnali stradali, come affrontare gli incroci, i segnali gestuali dei vigili urbani ed altri tanti aspetti … ma tante situazioni non vengono affrontate per come ci troviamo nella pura realtà.

Che nelle lezioni si parli di un rischio nebbia ci sta bene … ma quale esperienza si apprende presso una scuola nell’uso di una vettura in una situazione di nebbia?

Certo è che non chiamiamo il nostro istruttore per farci dare una mano … certo è anche che facciamo del nostro buon senso e della nostra prudenza le armi migliori per affrontare questa difficoltà.

Così pure per le attrezzature … impari i rischi, si verificano i comportamenti da evitare e da adottare … poi conta la vita vissuta durante il lavoro. E allora, così come prima, tanto buon senso e tanta prudenza.

Questo concetto non vale solo per i “novelli” abilitati … ma anche per quelle persone che utilizzano le attrezzature da anni … ma sempre nelle medesime condizioni lavorative: voglio dire … lavorare, ad esempio, in galleria … è cosa ben diversa dal lavorare all’aperto!

Quindi, prudenza ed atteggiamento mentale rivolto verso la miglior concentrazione possibile: prima la logica … poi la giusta ripetizione … così è maggiormente facile diventare veramente operatori esperti nell’uso delle attrezzature di lavoro!

E quando una situazione non la si sa affrontare … o si teme anche il più piuccolo dei rischi … meglio non c’è che chiedere aiuto a quelli che hanno già sperimentato una situazione di lavoro del genere: significa, così facendo, essere umili … aver voglia di imparare … ed essere aperto alle nuove opportunità di efficace apprendimento!

 

L’uso in ambienti chiusi

Quando si parla di attrezzature si pensa, quasi sempre, a quelle di una certa dimensione e che lavorano all’aperto (muletti, piattaforme, gru, etc.) … dimenticandoci che, molte aziende e in molti momenti, le stesse vengono utilizzate in ambienti chiusi quali, ad esempio, magazzini, depositi, aree di produzione: all’interno di questi locali si celano tanti rischi che frequentemente vengono sottovalutati … ma è questa la ragione per la quale voglio interessarmene in questa precisa sezione.

Parto, quindi, con i pericoli che possiamo incontrare con maggiore frequenza:

rischi pavimentazioni bagnate: è uno degli elementi che aumenta sensibilmente i rischi per alcune attrezzature … su tutte il muletto … dove la pavimentazione non asciutta può portare al ribaltamento dell’attrezzatura

rischi elettrici: è vero che solitamente non esistono punti in tensione non debitamente isolati … ma è altrettanto vero che un urto eccessivo potrebbe dar spazio alla rottura degli elementi di protezione … quali sono, appunto, le guaine che avvolgono i cavi elettrici

rischi alti livelli di rumore: per quanto mi riguarda ritengo gli elevati rumori una delle fonti di maggior pericolo per i lavoratori. Se da una parte i lavoratori sono protetti dai dispositivi di protezione individuale assegnati dal proprio datore di lavoro … da un lato gli stessi D.p.i. … diminuiscono i livelli di percezione del rischio … come il normal ascoltare di un’attrezzatura in movimento! Gli operatori delle attrezzature debbono, pertanto, comprendere alla grande questa fattispecie di rischio per i propri colleghi!

Tanti altri rischi sono presenti negli ambienti di lavoro chiusi (la visibilità, ad esempio) e tutti insieme debbono essere oggetto di attenta valutazione: lavorare in piena sicurezza significa anche … non avere la possibilità di “abbracciare” pericoli sconosciuti!

 

La manualistica a portata di mano

Il manuale o libretto d’uso e manutenzione che accompagnano le nostre attrezzature di lavoro sono le migliori informazioni che possiamo avere per la comprensione e l’utilizzo corretto e sicuro dell’attrezzatura stessa durante le normali fasi di lavoro.

Ultimamente, durante i corsi, vengo a scoprire che i manuali sono ben custoditi nelle cassettiere o armadietti delle sedi dei datori di lavoro.

Va bene conservarli in quel posto … sempre che le attrezzature vengano utilizzate nelle immediatissime vicinanze: il mio suggerimento, comunque, è quello di aver i manuali sempre vicino ai mezzi, agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature stesse!

Non di rado, i giudici in fase di promulgazione delle sentenze, hanno condannato alcuni datori di lavoro per non aver dato possibilità al lavoratore di fruire della “voce del costruttore”. Credo, senza voler minimamente esagerare, che sia una presa di posizione molto logica e giusta … diversamente, come si comporterebbe un lavoratore trovandosi accesa una spia della quale non ha la minima idea di cosa voglia significare?

Ricordo di un viaggio in autostrada di qualche mesetto fa … dove all’improvviso una spia ha illuminato il cruscotto della mia vettura: mi fermai alla primissima sosta e alla lettura del manuale che avevo nel porta oggetti … lo stesso mi raccontava che avevo un pneumatico “sgonfio” e che dovevo obbligatoriamente proseguire fino al primo punto di assistenza ad una velocità non superiore agli 80 Km/h!

Ora … tutto è filato liscio perché informato dei gravi rischi che potevo incontrare … ma come mi sarei comportato in assenza delle giuste indicazioni contenute nel libretto dell’automobile?

Bah … provo a fare un’ipotesi: in qualunque altro modo … ma sicuramente ad una velocità nettamente superiore agli anzidetti 80 Km/h … visto che percorrevo l’autostrada che mi stava portando a Bari!

Il fatto strano è questo: siamo più abili nell’informarci sull’uso di un telefonino … anziché sull’attrezzatura che abbiamo in uso e che presenta maggiori pericoli!

Così non va bene … bisogna migliorare subito!

 

Patentino per tutti i mezzi?

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, entrato in vigore il 12/03/2013, ha stravolto la formazione, e la conseguente abilitazione, degli operatori addetti all’uso di particolari attrezzature di lavoro quali, il carrello elevatore, il sollevatore telescopico, la gru su autocarro e l’autogru, quella a torre, il trattore agricolo, le macchine di movimento terra (pale, escavatori e terne).

Tante altre attrezzature, seppur concettualmente simili per il tipo di lavoro cui sono nate e commercializzate, non vengono considerate dall’accordo in esame … e, quindi, non si rende necessaria l’abilitazione dei singoli operatori incaricati al loro uso.

Un esempio su tutti, che discende da alcune richieste che ci sono pervenute nei nostri uffici, è relativo ai trattorini da traino (quelli, perlopiù, utilizzati nelle stazioni ferroviarie e presso le unità aeroportuali) e ai transpallets a pedana: per queste attrezzature non è indispensabile un’abilitazione specifica secondo i programmi stabiliti dall’Accordo.

Il tutto per una semplice ragione: nell’Accordo, ovvero nei suoi allegati, non sono state specificate queste tipologie di attrezzature; rimane, pertanto, “la sola” formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 71 e 73 del Testo Unico Sicurezza Lavoro.

In sintesi, è bene sapere che la formazione deve essere sempre e comunque garantita … soltanto che non esiste un preciso programma di formazione da rispettare … rimanendo a discrezione del datore di lavoro il numero delle ore necessarie e le modalità di erogazione dei contenuti dallo stesso decisi.

Concludo dicendo a tutti che non è possibile eseguire attività di abilitazione per attrezzature che sembrano simili a quelle enunciate dall’Accordo, ma che in realtà nell’Accordo non risultano presenti.

In difetto … vi trovereste ad investire per un’attività di abilitazione che alla fine non è obbligatoria per quanto la legge ci impone!

In linea di massima, consentitemi quest’ultimo inciso, non sono tenute all’abilitazione gli operatori dei mezzi di movimentazione privi di seduta per il conducente.

 

Un corpo … un’anima

Gli operatori di attrezzature, soprattutto quelli con una certa esperienza, riescono subito ad avere un certo feeling con le attrezzature che gli vengono affidate in incarico durante i lavori.

L’attrezzatura e l’uomo diventano un’unica cosa … come il cavallo col proprio fantino … al punto da sapere immediatamente quale problema ha l’attrezzatura che hanno in uso.

Questo è un aspetto davvero di forte importanza … dato che tanti guasti alle attrezzature non vengono segnalati preventivamente da allarmi o spie nei vari quadri del mezzo di lavoro.

Ma riconoscere un problema dell’attrezzatura non è sufficiente … se a seguito di ciò non avviene la debita cura e manutenzione.

Anzi, a lungo andare … continuando a lavorare come se nulla fosse accaduto … potrebbe succedere il “patatrac” … portando il mezzo in uno stato di salute ancor più precario.

A volte … e preoccupatevi di quanto vi sto raccontando a seguito di un’esperienza vissuta personalmente … il “patatrac” non accade al mezzo … ma all’operatore: in fondo, chi può mai dirci che prima di un accidente deve esserci una segnalazione da parte di chicchessia?

Considerarsi esperti va bene … essere esperti di un lavoro rischioso è ben altra cosa: per me “esperto” significa … essere quella persona che guida con diligenza, prudenza ed attenzione il proprio mezzo di lavoro al fine di tutelare la propria sicurezza ma anche di quelle di altre persone che potrebbero essere coinvolte per effetto delle sue azioni od omissioni!

Beh … ci voleva questa bella definizione … ma in queste righe si sintetizza la vera persona che può definirsi veramente esperta.

Fate si che la vostra vera esperienza vi venga in aiuto in ogni momento del vostro particolare ed altrettanto rischioso lavoro!

 

Manutentori qualificati

La fase della manutenzione delle attrezzature richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro.

Bisogna eseguirla nel rispetto della legge del costruttore (indicata nei manuali d’uso e manutenzione) e nel rispetto della legge sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008.

Proprio il testo sicurezza “parla” di manutenzione da eseguirsi con lavoratori qualificati per detti compiti ed in modo specifico (articolo 71 comma 7 lettera b).

Quanto sopra per eliminare subito il concetto dell’improvvisazione!

A parere personale … credo che un operaio di poca esperienza … sia la persona meno adatta per questi compiti … peggio se quel poco di esperienza che ha … non ha nulla a che vedere con l’attrezzatura ricevuta in cura.

Come sempre affermo … la sicurezza è un insieme di azioni … e soltanto una errata … rende inefficace qualsiasi piano rivolto alla piena sicurezza dei lavoratori.

Qualificare, ancora secondo il mio concetto, significa verificare se la persona che debbo incaricare specificatamente è una persona affidabile per il ruolo e per i compiti che dovrà affrontare.

Solitamente, le aziende che hanno capito questo principio, affidano la manutenzione ordinaria a persone interne … e quella un attimino più specifica (perché richiede conoscenze particolari) a soggetti esterni (centri di assistenza, officine o lavoratori autonomi specializzati).

Ricordiamo, inoltre, che è importante la costante tenuta e gestione del libretto delle manutenzioni: con questo strumento è possibile annotare gli interventi effettuati … ma è utile anche per eseguire una programmazione degli interventi che dovranno eseguirsi in futuro.

 

Montaggio e smontaggio accessori

La messa in sicurezza di un’attrezzatura non termina con la sola conoscenza della stessa … ma anche da un’attenta installazione degli accessori, della loro cura e manutenzione e del loro smontaggio.

E’ importante sapere, anche se sono convinto che già sapete di ciò, che anche tutti gli accessori debbono essere accompagnati da un manuale dedicato che viene rilasciato dal venditore.

Il manuale è la voce del costruttore e contiene tutte le informazioni utili per l’uso corretto ed in sicurezza dell’accessorio … in particolare:

– la preparazione dell’accessorio

– la fase relativa alla verifica dei dispositivi di sicurezza se esistenti

– le operazioni “passo-passo” per un’installazione sicura

– la cura e la manutenzione periodica

– la fase di smontaggio

– il deposito (o parcheggio) dell’accessorio

– i pericoli palesi e nascosti

– i comportamenti non  idonei che possono portare alla perdita della garanzia del costruttore

Siccome la gestione degli accessori ed il loro utilizzo prevede conoscenze specifiche … è cura del datore di lavoro fornire ai lavoratori-utilizzatori un’ampia e dettagliata attività di informazione e formazione.

Scopo di ciò è di incaricare all’uso soltanto le persone preparate ai rischi … e che conoscono i comportamenti utili per non incorrere in danni a svantaggio della propria sicurezza e salute.

 

Alt … persone nei paraggi!

La sicurezza del lavoro non interessa soltanto chi utilizza le attrezzature di lavoro visto che oltre noi stessi … dobbiamo preoccuparci delle altre persone che potrebbero venir coinvolte in rischi sul lavoro … con probabili danni alla loro incolumità fisica!

Le grandi imprese, per come piace definirle a me (intendendo per tali non quelle che hanno tanti lavoratori o una barca di soldini, ma grandi pensieri) studiano, applicano, verificano e controllano le migliori procedure e misure di lavoro … anche in considerazione dei rischi che possono occorrere alle persone non utilizzatrici, ma comunque persone da tutelare!

Gli uomini di queste imprese sanno benissimo cosa potrebbe comportare loro un incidente … soprattutto se questi è di una certa rilevanza! Gli studi, però, da soli non portano da nessuna parte e, come raccontavo all’inizio, c’è bisogno di costante applicazione da parte di tutti.

Rispettare le regole è uno dei passi principali … farle rispettare, ne è un altro ancora! Ma anche collaborare col datore di lavoro, coi dirigenti e coi preposti … sono azioni di grandissima importanza.

Pensate bene, pertanto, di far proprie queste procedure, ma soprattutto di comprendere che la vera sicurezza non è una serie di cose da compiere … ma un modo continuo di comportarsi … tanto da crearne una fissa e sana abitudine, un sano vizio!

 

Riparazioni non idonee

Le riparazioni, e tutte le attività di manutenzione in genere, debbono essere eseguite in un certo modo … e le uniche consentite sono quelle che non compromettono l’affidabilità dell’attrezzatura che abbiamo in cura.

Infatti, una cattiva arte della riparazione, può compromettere la sicurezza del mezzo o dello strumento di lavoro. Il classico esempio, che può comportare gravissimi rischi per i lavoratori, è quello di effettuare saldature da parte di meccanici o di altre persone addette alla manutenzione e riparazione.

Il fatto è questo: sarete anche in gamba nell’eseguire queste saldature, seppur di piccole entità … ma chi garantisce la tipologia di saldatura adottata e l’effettivo legame fra le parti lese?

Sappiate bene che in caso di rotture e di incidenti che potrebbero accadere … potreste diventare artefici (e responsabili) di quanto accaduto con tutte le conseguenze che possono scaturire. Ecco, quindi, il suggerimento, tecnico e personale, di eseguire le riparazioni e tutte le altre attività di manutenzione rispettando quanto indicato dal costruttore e che si evince nelle informazioni (e raccomandazioni) contenute nel manuale d’uso e manutenzione che accompagna ogni singola attrezzature di lavoro.

Ciò vale anche per qualsiasi ricambio che si voglia sostituire … che siano quelli ufficiali della casa o altri dalla stessa indicati e, per nessun motivo, non installate parti create artigianalmente.

Ne approfitto, ulteriormente, per ricordare a tutti che la manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato e con tanto di esperienza specifica nel campo.

Le manutenzioni, in aggiunta e per legge, debbono essere debitamente annotate e tenute a disposizione … sia per le aziende per avere un quadro clinico completo dell’attrezzatura … sia per gli enti ispettivi che potranno richiedervele in caso di ispezioni.

 

Non confondiamoci !!!

Ci sono attrezzature particolari che svolgono diverse attività!

Prendete ad esempio un trattore o un sollevatore telescopico … cosa fanno di specifico? Quali sono, pertanto le attività da adempiere?

La riposta sta nel tipo di attrezzatura che viene ad esse aggiunta e che evidenzia rischi diversi a cui debbono contrapporsi azioni e procedure differenti.

Un sollevatore telescopico (Merlo, Manitou, F.lli Dieci, Genie, etc.) al quale aggiungiamo un cestello … questa attrezzatura, per come adesso è, non diverrà mai una piattaforma di lavoro aerea … anche se racchiude moltissimi rischi pertinenti a questa attrezzatura.

Stesso ragionamento per un trattore: se allo stesso “montiamo” delle forche a mò di carrello … il trattore non sarà mai un muletto.

E’ un bel ragionamento questo … dato che tra brevissimo tempo si renderà obbligatoria l’abilitazione specifica di alcune attrezzature … tra cui i sollevatori telescopici ed i trattori.

L’accordo stato regioni che disciplina l’obbligatorietà della specifica abilitazione, in questo senso è molto chiaro: se ha un sollevatore telescopico la tua abilitazione riguarderà specificatamente questa attrezzatura; se, invece, hai un trattore, la tua abilitazione specifica sarà per il trattore.

Questa precisazione in quanto qualche azienda sosteneva idee piuttosto strane: voleva far abilitare i propri operatori per l’uso dei sollevatori e sosteneva che, proprio per la molteplicità di funzioni che lo stesso svolgeva in funzione della pluralità di attrezzature che si possono aggiungere, che quest’abilitazione valeva anche per le piattaforme di lavoro elevabili, per le gru per autocarro e per le autogru.

Penso, adesso e restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, che abbiamo fatto un attimino luce: una considerazione importante e che ti mette al riparo anche da eventuali e giuste elevazioni di sanzioni da parte degli enti di ispezione.

 

Non esistono regole certe

Si, voglio ribadirlo semmai ce ne fosse ancora il bisogno, non esistono regole certe ai fini della sicurezza per quanto concerne l’uso delle attrezzature di lavoro!

Quando se ne acquista una (di sollevamento merci o persone, di movimentazione merci, etc.) abbiamo soltanto un mezzo “ok” che ci deve aiutare nel compimento dei lavori che ci vengono assegnati.

Ma la sola sicurezza della macchina e dell’attrezzatura, anche la migliore di tutti … magari ancor più sicura di quella che verrà inventata fra cent’anni, non dà diritto all’acquisizione della mancanza assoluta di rischi lavorativi.

Avere fra le proprie risorse attrezzature sicure è uno dei tanti passi … altri dipendono da altri aspetti che debbono essere affrontati e valutati in modo attento e assolutamente non superficiale.

Fra questi, a pieno titolo, rientrano queste tipologie di rischio:

– rischio ambienti di lavoro

– rischio superfici di lavoro

– rischio visibilità a seguito delle condizioni climatiche

– rischio interferenze lavorative

– rischio preparazione dei lavoratori

– rischio carenti procedure lavorative

Sono certo che l’elenco vi ha già conferito alcuni spunti di sicuro interesse e che potrebbero rappresentare anche dei concetti su cui iniziare a ri-vedere le vostre politiche di sicurezza sul lavoro.

Ad esempio, volendo sottolineare il rischio superfici di lavoro, pensate che sia la stessa cosa i termini di sicurezza … lavorare su manti in asfalto o su terreni (magari proprio non compatti e, quindi, di natura cedevole)?

Oppure, continuando negli esempi, lavorare in un cantiere con più aziende e lavoratori coinvolti … non pensate che possano esserci nascosti semplicemente perché non condivise fra le imprese le politiche di sicurezza … valutando, pertanto, i rischi di natura interferenziale?

Ecco … spero di aver dato un certo senso alla presente informativa: non esistono regole certe … ma esiste un pensiero che deve essere presente nella mente di colui che desidera veramente lavorare in un certo modo … in un modo sicuro!

 

Nuove tariffe per le verifiche periodiche

Come ben sapete alcune attrezzature di lavoro debbono essere oggetto di verifica periodica per constatare il grado di sicurezza (e garanzia) delle attrezzature esaminate.

Fino a pochi mesi fa, queste verifiche, venivano svolte esclusivamente dagli Enti Pubblici (Asl, ex Ispesl): adesso anche alcuni Enti Privati possono eseguirle … enti autorizzati dallo Stato con apposito decreto e rispettose delle procedure di routine.

Le verifiche obbligatorie si suddividono in due categorie: da una parte troviamo le “prime verifiche” che avvengono, soprattutto, quando l’attrezzatura è fresca acquistata; la seconda, invece, riguarda quelle periodiche a seconda delle scadenze previste dalla legge.

La legge che cita le scadenze entro le quali eseguire le verifiche … è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 nel suo allegato VII.

Per alcune attrezzature le scadenze sono fisse … per altre conta l’età dell’attrezzatura stessa … per altre ancora conta il settore di utilizzo.

Queste verifiche hanno una natura onerosa, nel senso che debbono essere pagate delle tariffe previste dallo Stato Italiano.

Per il prossimo biennio le tariffe sono state emanate in data 23/11/2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, da una prima semplice lettura, le tariffe variano a seconda della tipologia di attrezzatura, nonché, dal genere di verifica richiesta (prima verifica o verifica successive).

E’ bene, prima che si presentino i tecnici per l’esecuzione delle attività di verifica … preparare al meglio la vostra attrezzatura … dato che in caso di anomalie, anche se piccole, potremmo venirci negati i visti di collaudo: in questo modo andiamo ad allungare i tempi della verifica.

In linea di massima, per le attrezzature che ci interessano, le stesse si suddividono in “Attrezzature per Sollevamento Persone” e “Attrezzature per Sollevamento Materiali”. Nella prima categoria troviamo le classiche Piattaforme di Lavoro Aeree (ponti sviluppabili) … nell’altra, invece, le Gru per Autocarro, le Autogru … ma anche quelle a Torre, i Carroponti, i Paranchi e gli Argani.

In caso di mancato “collaudo” ed a seguito di controllo ispettivi … potremmo incorrere nella sospensione dell’attività lavorativa, oltre a venir sanzionati per come prevede il Testo Unico Sicurezza Lavoro.

 

Quel cestello che …

Ogni tanto trovo delle situazioni davvero rischiose per i lavoratori.

Ultimamente, poi, ho la sensazione che sia di moda lavorare in modo rischioso!

In particolare ho avuto la possibilità di essere testimone di attrezzature di lavoro per niente sicure: è il caso di una gru per autocarro alla quale è stata installata una “cesta” per essere adibita a piattaforma di lavoro aerea!

Il fatto strano è che la salita e la discesa dell’operatore posto in cesta … non veniva eseguita dalla cesta stessa … bensì dal basso … utilizzando i normali comandi della gru!

Beh … ho voluto investigare … ma per risposta mi davano quasi dell’imbecille … perché avevo dubitato della cesta che avevano montato sul braccio della gru.

La verità è che la cesta era “ok” … perché omologata e certificata … ma l’uso della gru (ora piattaforma aerea) non rispettava i requisiti dettati dalla Legge Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008..

Quando, una volta omologata, utilizzo una gru per autocarro con una cesta installata in punta al braccio … questa si trasforma in “ponte sviluppabile” … e come tale … cambia tutto il discorso dell’attrezzatura che, giusto dirlo e ribadirlo, in fase di lavoro deve ragionare col cervello di una piattaforma di lavoro aerea … mentre quella “avvistata” funzionava col cervello di un apparecchio di sollevamento … quali sono identificate, appunto, le gru per autocarro!

Se si desidera attrezzare una gru per autocarro con una cesta, è bene sapere che la cesta deve muoversi in un dato modo, con i comandi appositi … e con tutti i dispositivi di sicurezza (tipici per una piattaforma di lavoro aerea) efficienti, collaudati e funzionanti.

Sappiamo tutti che ciò comporta “belle spese”, diverse migliaia di euro … ma diversamente non è possibile produrre alcuna attività lavorativa … a meno che non si voglia correre il rischio tremendo di un probabile accidente.

Non è possibile far il ciabattino coi chiodi da muratore!

 

Attrezzature e accessori aggiuntivi

Talvolta può capitare di acquistare una macchina … e per come l’abbiamo acquistata nulla di diverso ad essa chiediamo di fare; in altri casi, invece, dobbiamo eseguire un lavoro diverso per il quale si esige l’uso di attrezzature aggiuntive: l’esempio calzante è il carrello elevatore semovente (tra cui i telescopici con o senza rotazione) … i quali possono compiere diversi lavori (in quota, di movimentazione, etc.).

A questo punto è bene capire che abbiamo a che fare con una “macchina diversa” perché diverse sono le condizioni d’uso, i rischi, i dispositivi ed i comportamenti necessari da adottare al fine di tutelare la nostra incolumità fisica, ma anche quelle di altre persone.

Se, ad esempio, “monto” il cestello su un carrello telescopico … questi diventa pressoché simile ad una piattaforma di lavoro aerea con i conseguenti rischi di caduta dall’alto da parte dell’operatore in quota; certo … esistono altri rischi da valutare … ma il principio su cui insisto è che … ogni condizione di lavoro è oggetto di valutazione dei rischi e di esatte procedure da rispettare e far rispettare.

In aggiunta … tutte le attrezzature aggiuntive e gli eventuali accessori … debbono avere i requisiti di Marcatura CE … il che equivale a garantire maggiormente i lavoratori.

E’ bene, anche, dar lettura attenta al manuale d’uso della specifica attrezzatura … non lasciandosi prendere dallo spirito (tra l’altro maligno) di saper già tutto della nostra attrezzatura di lavoro.

Si … le indicazioni del costruttore sono quanto di meglio potete apprendere per un lavoro corretto, sicuro ed altrettanto efficace.

Sempre dal manuale possiamo apprendere le modalità precise in tema di manutenzione dell’attrezzatura aggiuntiva ed i riferimenti circa i centri di assistenza territoriali che garantiscono ottimi livelli di qualificazione, esperienza ed affidabilità.

Non lasciamo nulla al caso … a volte è proprio “il caso” che si presenta e che ci potrebbe intrappolare in una tremenda esperienza accidentale.

 

Ma hanno una scadenza?

Le attrezzature di lavoro si logorano e questo logorio avviene a causa di alcuni fattori quali le condizioni d’uso, gli sforzi eseguiti, l’intensità applicativa … ma anche le condizioni climatiche (pioggia, umidità, caldo, vento, etc.).

Una scadenza vera e propria, però, ci viene “prescritta” implicitamente dal costruttore della macchina e contenute nel manuale che accompagna l’attrezzatura stessa.

Alcune attrezzature, come ad esempio i carroponti e le gru a torre, sono soggette a verifiche strutturali. In queste verifiche, eseguite da tecnici esperti e dotati di risorse particolari, vengono poste in esame alcuni aspetti tecno-meccanici.

Su tutti, riferendomi ad alcuni di questi aspetti, si elevano i controlli delle saldature delle giunture, eventuali situazioni di ruggine, gli spessori di determinati componenti.

La verifica viene dagli esperti relazionata in modo significativamente dettagliato e alla fine si ottiene, quale risultato, una relazione che attesta il ciclo residuo di vita dell’attrezzatura.

I professionisti che rilasciano questo genere di dichiarazioni vengono investiti da responsabilità di alto livello ed è per questa precisa ragione che gli esperti in materia sono in numero esiguo e richiedono ingenti esborsi al fine di rilasciare la suddetta certificazione.

Quindi, sarebbe utile (indispensabile) verificare la manualistica dei mezzi che costituiscono il vostro parco macchine in modo da comprendere quali macchine sono ancora efficienti e quali, invece, debbono essere oggetto di “speciale visita medica” da parte di personale qualificato, esperto e competente in materia.

 

L’importanza dei manuali

In alcune visite ispettive i Datori di Lavoro si son visti sanzionati a causa della mancanza dei manuali d’uso delle attrezzature che hanno in uso.

Da una parte, l’assenza di questi, dipende dalla precisa volontà di non smarrirli e, quindi, sarebbe opportuno, per tal fine, di eseguirne una copia e rimetterla in cabina o in altra parte del mezzo … ma comunque sempre a disposizione dell’operatore-lavoratore. La manualistica insegna molte “cose” agli operatori: i tempi per eseguire le attività di manutenzione, soprattutto, non sono sempre identici per tutte le attrezzature di lavoro. Da un lato, infatti, potremmo avere una piattaforma di lavoro aerea, un escavatore o una gru di una data marca e che prevede la manutenzione di un filtro ad un certo numero di ore lavorate; per lo stesso filtro, un’altra casa costruttrice, vorrebbe veder rispettata probabilmente una tempistica diversa.

In linea di massima questo ragionamento sembrerebbe insignificante: attenzione a questo concetto … perché quando operiamo di testa nostra, senza dar seguito al “vangelo” del costruttore … verremmo sovraccaricati di responsabilità molto serie ed importanti ai fini di eventuali dibattiti processuali.

Sempre ai fini della sicurezza, la manualistica, è di forte aiuto dei lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro: alcuni comandi possiamo scoprirli soltanto leggendo, studiando ed applicando le volontà del costruttore. In altri casi, in aggiunta, arriviamo a conoscere il significato delle spie presenti sul cruscotto del mezzo di lavoro che, a seconda del messaggio, conferiscono maggiore durata in termini di tempo-lavoro, ma pure tanta sicurezza.

Consiglio vivamente, pertanto, la presenza dei manuali d’uso e manutenzione su ogni mezzo: se pensate di farlo in fotocopia … eseguite il tutto a colori … dato che ai fini della salute e sicurezza i colori stessi hanno un importanza vitale.

 

Decalogo per un lavoro sicuro

Mi si chiede con una certa frequenza quali possono essere i passi più importanti per la gestione del lavoro con le attrezzature in modo corretto e sicuro.

Creare un elenco esatto non mi è assolutamente possibile, dato che la lista potrebbe soltanto iniziare, proseguire … ma mai ultimarsi a seguito delle molteplici situazioni di rischio che possiamo incontrare nel quotidiano.

Ciò nonostante … un piccolo elenco mi viene da comunicarvi … e consentitemi, quindi, di rimettervi dieci piccole ma altrettanto importanti regole in materia di sicurezza sul lavoro:

1)   leggiamo con attenzione il manuale dell’attrezzatura che avete in uso

2)   non assumiamo sostanze di natura alcolica

3)   indossiamo i D.p.i. prescritti a seconda dei rischi valutati

4)   verifichiamo la superficie di lavoro sulla quale opererete

5)   prestiamo attenzione alle linee elettriche (sia in alto che sotto la superficie)

6)   non superiamo le portate dei nostri mezzi

7)   non permettiamo a terzi di accedere nelle nostre aree di intervento

8)   conosciamo le disposizioni da prendersi in caso di emergenza

9)   eseguiamo una costante pulizia interna ed esterna dell’attrezzatura

10) curiamo la manutenzione e le verifiche previste per le attrezzature

E … come anticipato prima … l’elenco “deve” continuare!

Gli incidenti sul lavoro nell’uso delle attrezzature sono rilevanti e spesso questi portano a conseguenze molto serie per i lavoratori coinvolti.

Stilate anche il vostro personale programma di lavoro ed eseguite programmi diversi per ogni lavoro: non esistono situazioni sempre identiche … ciò che conta oggi … potrebbe esser il contrario domani!

 

Teniamole al riparo

E’ un vero peccato vedere attrezzature di lavoro logorate senza che le stesse siano state utilizzate con una certa frequenza!

Eppure il tutto potrebbe essere diverso se soltanto adoperassimo maggiore cura e custodia, soprattutto quando queste non sono in funzione per un certo periodo di tempo.

Queste situazioni mi capitano spesso di notarle … perché frequentemente passeggio i viali delle imprese nelle nostre attività formative: mi credete … ci rimango davvero male?

Lo ritengo al pari di uno spreco … perché forse questi soldini risparmiati possono servire ad altre cause aziendali!

Al pari di una cuoca che cuoce un chilo di pollo … per mangiarne una sola metà e cestinare la restante parte!

Il tempo, o meglio le condizioni climatiche (pioggia, umidità, grandine, sole, etc.) possono effettivamente “render” più vecchia la nostra attrezzatura di quella che è in realtà.

Suggerisco, pensando di non aver scoperto l’acqua calda, di parcheggiare i mezzi in luoghi asciutti, ma prima ancora puliti sia nelle zone di conduzione (cabine) che nelle parti esterne!

Conservare la macchina in modo efficace conferisce alla stessa maggiore durata nel tempo … minori costi di manutenzione … e abbassamento di molti rischi che potremmo incontrare. Uno di questi, ad esempio, è il rischio della perdita della stabilità dovuta ad una non corretta pressione dei pneumatici dei mezzi: un caso che si presenta chiaramente con i mezzi gommati (pale meccaniche, autogru, etc.). Porterei anche l’attenzione nella chiusura delle portiere di questi mezzi con tanto di “serrata” dei finestrini. Se piove, essendo già all’aperto, potremmo vedere investita la cabina d’acqua … e questo non giova alle condizioni di salute di un operatore che si vedrebbe accomodato su un sediolino bagnato o umido con probabili danni.

Se siete lavoratori, quindi, pensate al mezzo come se fosse il vostro mezzo: in fondo ci lavorate voi!

Se, invece, siete datori di lavoro, pensate a quanto espresso in questa sezione … una buona cura del mezzo diventa un ottimo modo per incrementare la rendita dell’investimento aziendale!

 

Rischio cedimento superfici di lavoro

Erroneamente si pensa che per l’uso delle attrezzature sia necessario un corso applicativo sul solo mezzo.

Certo, è importante conoscere le attrezzature, ma è anche indispensabile comprendere che i rischi ed i conseguenti danni possono non dipendere da esse solamente.

Uno di questi rischi è legato alla possibilità di cedimento della superficie di lavoro. Immaginate una piattaforma, un autogru o una gru per autocarro … anche le più moderne che esistono … che poggiano su una pavimentazione in asfalto.

Ora pensate che sotto la superficie possano trovarsi delle tubazioni fognarie o elettriche o, ancora, telefoniche, idriche … o quelle del gas.

Il peso delle attrezzature potrebbe far cedere questo genere di superfici … dando spazio al ribaltamento del mezzo con danni, a volte, di natura veramente irreparabile.

Tutto questo, soprattutto, in situazioni un tantino più precarie … come nei cantieri dell’edilizia … dove in tanti casi (proprio perché sono in fase di costruzione) non esistono nemmeno piazzali cementati o asfaltati.

Quando non si ha certezza della compattezza delle superfici, e quando non abbiamo alcuna competenza per un’idonea valutazione del rischio specifico … è bene rivolgersi alle persone “giuste”, ovvero, quelle che sono in possesso di queste informazioni sicure per la nostra vita e per quella delle altre persone che potrebbero divenire vittime incolpevoli.

Parlo dei geometri, degli ingegneri … dei tecnici che hanno le “piantine” e che sulle stesse dovrebbero essere indicati i tracciati dei lavori eseguiti sotto il manto.

Idem nelle situazioni di non sufficiente compattezza di una superficie (terra, terriccio, ghiaia, etc.): quanto siamo certi che gli stabilizzatori non sprofondino dando spazio sempre ad un elevato rischio di ribaltamento?

A questo punto … pensate anche alle piastre di appoggio che devono essere sempre a portata di mano. Utilizzate quelle in “sicurezza” … evitate appoggi di fortuna in quanto non vi garantiscono la stabilità idonea del mezzo.

 

La condizione della maggiore età

Non è rara la domanda volta a sapere se un minorenne può utilizzare o meno una particolare attrezzatura di lavoro.

Beh … la risposta dipende dal tipo di attrezzatura: ad esempio … un trapanino è un utensile (un’attrezzatura) e per il suo uso … non si necessita del compimento almeno del diciottesimo anno di vita; altre attrezzature … carrelli elevatori, piattaforme, gru, carroponti, etc. … vengono definite attrezzature particolari in quanto sono anche particolari le responsabilità a carico dell’utilizzatore.

Poi … quand’è che si acquisisce la piena responsabilità d’agire?

Spesso mi accade, viceversa, di notare fanciulli o ragazzi al volante di muletti o di altre attrezzature particolari: mai che non ricevessi la solita risposta … <E’ da anni che utilizza il carrello!>”.

La cosa strana … e nemmeno strana per tanti versi visto che spesso chi sposa un’idea è capace di farsi uccidere pur di portarla avanti … è che si “fanno grandi” davanti a questi pericoli … ma la cosa buffa e ancora più difficile da digerire è che a questi illuminari gli va sempre bene (ed io mai vorrei augurare loro il contrario) … rafforzando, pertanto, le loro idee circa la loro superiorità!

Io non vorrei soltanto pregare affinché nulla di sconcertante accada alle persone … desidero, invece, rivolgermi al cielo affinché loro stessi siano la loro prima linea di guida per una vita più sicura, maggiormente lunga … senza alcuna sorpresa negativa!

Ora … per quanto riguarda la faccenda “tasche” … cari datori di lavoro … non permettete nel modo più assoluto di far utilizzare queste attrezzature a persone quantomeno non maggiorenni … e meglio, molto meglio, se in possesso dell’abilitazione necessaria prevista per legge che si consegue dopo uno specifico corso di formazione, informazione ed addestramento.

 

Segnalazioni e indicazioni

Per le attrezzature vige l’obbligo delle segnalazioni e delle indicazioni che debbono essere apposte ai fini informativi e per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare debbono risultare ben visibili le segnalazioni dei dispositivi di allarme e le indicazioni di sicurezza.

E strumentazioni dell’attrezzatura (conta-ore, indicatore dei livelli di carburante o di energia elettrica, etc.) debbono essere privi di segni che non consentano una chiara comprensione dei valori espressi.

Le macchine e gli apparecchi elettrici non possono essere private delle informazioni circa la tensione di alimentazione elettrica.

Altri segnali risultano essere presenti in modo ben visibile e tutti dipendono dal grado di rischio di cui si intende informare i lavoratori. Ad esempio, potremmo avere indicazioni circa il rischio di cesoiamento (sulle piattaforme aeree), il rischio di esplosione, il rischio di danni derivanti da ingranaggi (rischio meccanico, come ad esempio sulle presse o altri organi in movimento).

E’ importante, quindi, evitare assolutamente di eliminare queste informazioni … anzi … bisogna sostituirli quando la loro netta visibilità non è più garantita a seguito, nella maggioranza dei casi, di schiarimenti delle targhette o degli adesivi.

Per quanto possa sembrare una semplice formalità … l’assenza di questo genere di segnalazioni può produrre sanzioni di carattere pecuniario … ma anche di carattere penale quando accadono incidenti lavorativi di natura mortale la cui segnalazione avrebbe potuto evitare il danno.

 

La compattezza delle superfici

Per molte attrezzature la compattezza delle superfici risulta essere un aspetto di notevole interesse per un lavoro quanto più sicuro possibile.

A volte, però, noi operatori non siamo in grado di comprendere al meglio questo aspetto … e non ci rimane altro che chiedere l’intervento di persone esperte … quali possono essere i geometri, gli ingegneri, gli architetti.

Soprattutto nei cantieri queste figure sono presenti e soprattutto in questi luoghi il rischio cedimento è maggiormente elevato.

Lavorare in un cantiere su una superficie composta di calcestruzzo … è molto più sicuro che in cantieri con superfici in terra … peggio se smossa e poco compatta … tremendamente peggio se molliccia a seguito di piogge.

Molte attrezzature necessitano di ottima compattezza per garantire al meglio la stabilità dell’attrezzatura stessa: non è difficile pensare ai pericoli se queste attrezzature sono le piattaforme di lavoro aeree, le autogru, le gru su autocarro, etc.

Quando, invece, lavoriamo su strada e in genere su manti asfaltati … preoccupiamoci di altri pericoli che potrebbero essere nascosti sotto a pochi centimetri dalla superficie di lavoro: linee elettriche, condotte di gas, d’acqua e telefoniche … beh … capite i rischi che potremmo correre … e non immaginiamo i danni!

Certo è, anche, che dovrebbero essere i tecnici a preoccuparsene anticipatamente per poi informarci in tempo … ma purtroppo non sempre avviene questa valutazione e questo scambio di informazioni: ma adesso, almeno spero, sappiamo come anticipare a tutela della nostra incolumità fisica.

Essere operatori significa essere persone con un certo livello di informazione, formazione e addestramento … ma significa altrettanto essere responsabili circa i rischi che derivano dal proprio lavoro e dalle attrezzature che riceviamo in uso dai datori di lavoro.

 

Usiamo quella che realmente ci occorre

Molte attrezzature attualmente in uso da parte delle aziende, soprattutto quelle di ultima generazione, non consentono usi diversi da quelli progettati dal costruttore.

Ad esempio, se abbiamo fra le risorse una piattaforma di lavoro aerea con un limitatore di carico in cesta … state certi che al superamento del peso massimo consentito … l’attrezzatura non darà alcun modo di operare e questo a garanzia della salute e della tutela dei lavoratori.

Ma … diversamente ed in tantissime altre realtà aziendali … questi “controlli” non avvengono da parte dell’attrezzatura, forse perché “vecchiotta” sebbene ancora funzionante … e il tutto viene rimandato alla diligenza e alla responsabilità degli esseri umani che, dobbiamo dirlo, sembrerebbe (lo è … lo è) il maggiore responsabile circa gli incidenti sui luoghi di lavoro.

Mi rendo conto che, in certe situazioni, il fattore tempo supera in termini di priorità il fattore sicurezza … ma questa teoria, questo concetto, questa logica … non deve assolutamente essere presa in considerazione.

Infatti, adoperarsi in questo modo, non solo pone occasionalmente il lavoratore a serio rischio incidenti … ma fa si che il lavoratore crei delle abitudini lavorative non sicure e che, andando avanti nel tempo, sia davvero capace di affinarle … per diventare poi (e tanti purtroppo lo sono) … veri esperti di lavori rischiosi!

Ogni attrezzatura è nata per un dato lavoro … ogni compito deve essere portato a termine con l’attrezzatura giusta.

L’occasionalità … rispettando sempre i canoni della sicurezza delle persone … può tornarci utile soltanto in situazioni di emergenza … quando qualcosa di gravoso potrebbe accadere imminentemente … quando qualcosa è già accaduto e dobbiamo adoperarsi con massima urgenza per evitare maggiori danni.

Altre situazioni cui mi ritrovo ad essere testimone … è l’uso di queste attrezzature in modo inconcepibile: ad esempio … avete mai avuto modo di vedere benne di pale caricatrici con tanto di gancio saldato in modo da poterla utilizzare anche come apparecchiatura di sollevamento?

Oppure … mai vista una scala a pioli poggiata sui lati di una cesta di una piattaforma aerea posta in quota?

Sembrano davvero cose stupide … ma dovete sapere anche che (e qui è il bel lavoro della formazione e della costante vigilanza) che per tanti lavoratori questo è il modo normale di svolgere la propria giornata lavorativa!

Di queste cose … mi viene una paura tremenda soltanto a parlarne!

E a voi … cosa viene … pensando che potreste essere attori di queste cattive abitudini … o avere persone che lavorano con queste idee?

 

Chiedi gli aggiornamenti al costruttore

Al momento in cui acquistiamo un’attrezzatura nuova (ma anche  usata) … oltre all’attrezzatura stessa ci viene consegnata della documentazione tra cui, il manuale d’uso!

Nelle more di tutti i manuali che, ad oggi, ho avuto modo di leggere e studiare … i costruttori si riservano di apportare nel futuro delle variazioni all’attrezzatura … senza che di queste variazioni, il costruttore, si impegna di comunicarle al cliente (cioè noi!).

Se da un lato, ciò, potrebbe sembrarvi una mancanza … da un lato … questo avviso di futuri miglioramenti … deve far scattare in noi una curiosità circa i miglioramenti che vengono apportati alle attrezzature: ecco perché insisto, durante le attività di formazione, nell’avere continui rapporti col costruttore delle attrezzature che acquistate.

A volte, anzi in tanti casi, i miglioramenti non riguardano nemmeno i dispositivi di sicurezza della macchina … ma quantomeno rimaniamo sicuri del fatto che ci siamo preoccupati di questo aspetto.

Detto ciò … per me rimane fondamentale smontare la certezza errata di tanti che attendono notizie dai relativi costruttori … anche se, ad onor del vero, molti ed in modo davvero professionale … informano la loro clientela sull’evoluzioni della macchina!

Vorrei ricordare che “quanto avete” in termini di sicurezza circa una macchina acquistata … è soltanto la sicurezza fino a quel momento … e la mancata conoscenza degli sviluppi successivi … può aumentare notevolmente i rischi verso chi opera con dette attrezzature … semplicemente perché ignari delle migliorie!

A questo punto … potrebbe essere davvero proficua l’attività di censimento delle vostre attrezzature (perché degli impianti e delle macchine … no?) … e richiedere ai relativi costruttori informazioni per aumentare le informazioni per un uso più corretto e altrettanto sicuro da parte dei vostri lavoratori.

Qualcuno pensa che questa sicurezza non finisce mai: rispondo dicendovi che finché ci sono rischi e, purtroppo, incidenti … perché mai dovremmo mollare la presa?

 

Novità per le verifiche periodiche

Lo Stato ha chiesto aiuto ai privati … e d’ora in avanti le verifiche periodiche potranno essere eseguite anche da Enti diversi da quelli Pubblici rientranti nel provvedimento di abilitazione di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro del 21 Maggio 2012.

Le richieste erano tantissime ed i Tecnici dell’Inail (ex Ispesl) e delle ASL non riuscivano a soddisfarle tutte … ponendo a serio rischio la sicurezza dei lavoratori e, in tanti altri casi ancora, l’operatività delle aziende … anche se sempre tenute alla manutenzione efficace delle attrezzature.

Le verifiche in oggetto riguardano le attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto Legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, interessano le apparecchiature di sollevamento (anche di persone), le attrezzature a pressione, i generatori di vapore.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche per poterne valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza prevista nello stesso Allegato VII (frequenza annuale, biennale e triennale a seconda del tipo di attrezzatura, del settore di impiego, dell’anno di costruzione della macchina).

*** Messa in servizio e prima verifica ***

La messa in servizio e la modalità di richiesta della prima verifica devono essere realizzate secondo i seguenti punti:

1) il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’INAIL di competenza territoriale la messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro tra quelle riportate nell’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008: dall’Ente verrà assegnata all’attrezzatura un numero di matricola e verrà inviata comunicazione al datore di lavoro;

2) almeno 60 giorni prima della data di scadenza (definita nell’Allegato VII), il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della “Prima delle Verifiche Periodiche”, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura e l’organismo abilitato quale ente designato per l’effettuazione della verifica;

3) la verifica verrà effettuata dall’ente abilitato e scelto qualora l’INAIL non dovesse ottemperare entro 60 giorni dalla richiesta.

*** Verifiche periodiche successive alla prima ***

1) con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e almeno 30 giorni prima della data di scadenza, il datore di lavoro deve richiedere all’ASL competente per territorio, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse e l’organismo abilitato scelto quale ente designato per l’effettuazione della verifica;

2) la verifica verrà effettuata dall’ente designato dal datore di lavoro qualora l’ASL non dovesse ottemperare entro 30 giorni dalla richiesta.

 

Marcatura CE non significa …

Vorrei subito cancellare l’idea di tanti datori di lavoro: la marcatura CE non rappresenta il massimo livello di sicurezza nell’uso di una data attrezzatura!

Quanto detto rappresenta una questione davvero importante e che nello stesso tempo deve allertarci maggiormente in tema di utilizzo corretto e sicuro delle attrezzature.

La marcatura CE non fa altro che certificare il possesso dei requisiti essenziali di sicurezza di una macchina o attrezzatura (R.E.I.) … lasciando al datore di lavoro di adeguare la stessa laddove si ravvisino rischi non contemplati dal costruttore in fase di progettazione e costruzione.

Questo monito è stato più e più volte ripreso dai Giudici in occasione di sentenze per avvenuti infortuni sul lavoro … e quasi in tutti i casi i datori di lavoro hanno subito evidenti sconfitte!

Ora … un’altra fattispecie … riguarda le attrezzature acquistate (ed ancora in possesso ed in uso) precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa Ce (D.p.r. 459/96): anche in questo caso la normativa, di cui al decreto legislativo numero 81 del 2008, pone le basi per un’ampia garanzia dei lavoratori.

Esistono, laddove tecnicamente possibili, circostanze in cui la macchina “vecchia ante CE” possa essere conformata ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato V del predetto decreto!

Quanto esposto, per eventuali approfondimenti, è puntualmente recitato nel comma 2 dell’articolo 70: non sarebbe male approfondire questo aspetto insieme ai tecnici che si occupano della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’applicazione di questo coinciso normativo, in molti casi, è davvero vantaggioso per il semplice fatto che l’adeguamento potrebbe costare poche centinaia di euro rispetto alle alte cifre che si spenderebbero per la sua sostituzione.

In altri casi, invece, la spesa per l’adeguamento è molto più alta … e sembra preferibile, quindi, la sostituzione dell’attrezzatura.

 

Ci preoccupiamo delle emergenze?

Quanto alle situazioni di emergenza … si fa ben poco: questa è l’esperienza che vivo quotidianamente nei corsi per l’ottenimento dell’abilitazione dell’uso delle attrezzature di lavoro!

Eppure … coloro che utilizzano i muletti, le pale meccaniche, gli escavatori o le piattaforme di lavoro aeree … sono anch’essi lavoratori alla pari dei tanti altri che lavorano nei vari reparti (uffici, produzione, magazzino, etc.).

Gli operatori di attrezzature sono oggetto di particolari rischi e se non si attuano le giuste procedure di emergenza, potremmo rischiare danni fino all’irreparabile.

Fra i rischi maggiori … quelli dell’elettricità, del ribaltamento, dell’incendio … sono i più frequenti … ricordandoci, anche, dei rischi derivanti dalle possibili (senza alcun augurio, per carità) cadute dall’alto dell’operatore in cesta sulle piattaforme aeree.

Eppure, secondo il Decreto 81 del 2008, i datori di lavoro debbono preoccuparsi di ogni situazioni immaginabile … spingendosi, talvolta, anche fino ai limiti dell’immaginazione o della super-fantasia.

E’ vero … certe situazioni potrebbero sembrare “impossibili” … ma fidatevi che l’unica cosa certa che si possa dire in merito ai rischi lavorativi … è che non c’è certezza assoluta di rischio zero: voglio semplicemente affermare che le probabilità di incidente possono essere minimissime … ma che nessuno può garantire che assolutamente nulla può accadere nei lavori con  le attrezzature (ed io, ora, auguro a tutti che non accada mai nulla!).

In alcune attrezzature, poi, potrebbe essere utile, ed efficace all’occorrenza, dotarle di mezzi estinguenti idonei (estintori) o di piccole cassette di primo soccorso!

Questo suggerimento … potrebbe assumer un significato superiore se pensiamo che molti operatori lavorano in luoghi dove, la precarietà dell’organizzazione, fa da padrona (mi riferisco, in questo caso, a qualche cantiere da poco visitato).

 

Ispezionate prima di dedicarvi all’uso

C’è una prassi in favore dei lavoratori che, se eseguita correttamente e costantemente, diminuisce sensibilmente i rischi di infortuni nell’uso delle attrezzature di lavoro (muletti, pale meccaniche, piattaforme aeree, escavatori, etc.): quest’attività interessa l’ispezione dell’attrezzatura preventivamente al suo utilizzo.

Le macchine, proprio perché tali, a volte presentano imprevisti dopo lo spegnimento delle stesse al termine di una giornata lavorativa … e quindi vorrei davvero che non vi fidaste della sua efficienza … eseguendo un breve momento di verifica preventiva prima dell’inizio di una nuova giornata di lavoro.

Come primo passo … fate un breve giro intorno al mezzo di lavoro … verificando eventuali rotture, perdite di olio, usura esagerata dei pneumatici, etc.

In seconda battuta … mi preoccuperei di verificare il funzionamento a vuoto dell’attrezzatura … per accertarmi che tutte i comandi esercitino le azioni previste dal costruttore. Se dotate di sistema frenante … accertatene il buon funzionamento … per poi procedere alla verifica dei vari dispositivi di sicurezza: in questa fase appuratevi del funzionamento della cintura di sicurezza, del segnalatore acustico, del girofaro (o lampeggiante) e di ogni altro elemento appositamente costruito dal costruttore per tutelare la vostra sicurezza.

Qualora qualche elemento non risponda alle richieste di garanzia … preoccupatevi di informare i diretti responsabili, i quali avranno modo di intervenire mediante una segnalazione ai manutentori interni o esterni.

E’ chiaro anche … che un’ulteriore azione di verifica dovete eseguirla al termine della vostra attività per garantire un pronto intervento manutentivo all’attrezzatura.

Aggiornate, in caso di interventi, il registro (o libretto) delle manutenzioni … che costituisce anche un ottimo promemoria utile per la programmazione della manutenzione.

Quanto alla manutenzione … diffidate ad improvvisarvi … la stessa deve essere effettuata da persone qualificate e specializzate … che hanno piena conoscenza e competenza in questo lavoro.

Abbiate cura, in ultimo, di avere sempre a disposizione il libretto d’uso e manutenzione che il costruttore consegna unitamente all’attrezzatura in fase di acquisto: è l’unico modo per poter eseguire gli interventi … rispettando anche i limiti di garanzia imposti dalle case costruttrici.

 

I rischi di natura elettrica

Quasi tutte le attrezzature di lavoro hanno in sé un rischio di natura elettrica che può arrecare gravi danni alla salute dei lavoratori.

In altri casi, il rischio elettrico, è presente per una disattenta manovra dell’operatore o per mancanza di conoscenza precisa del luogo di lavoro o di intervento.

I rischi elettrici possono essere causati, infatti, dalla macchina stessa (batterie, ad esempio) … ma anche dall’interferenza dell’attrezzatura verso contatti in tensione (immaginate i cestelli in fase di montaggio e smontaggio delle luminarie in occasione delle feste del paese).

Come per tutti i rischi, anche per quello elettrico, c’è assoluta necessità di un’attività di prevenzione e protezione sempre come fine quelle di rendere incolume il lavoratore sul lavoro.

Fra le attività di prevenzione si dovranno eliminare i rischi o, quantomeno, ridurli al minimo; fra quelle di protezione, invece, risulteranno d’aiuto una serie di azioni fra le quali, ad esempio, l’uso obbligatorio dei prescritti dispositivi di protezione individuale e del mantenimento della loro efficacia.

Conta, in questi casi e come sempre, una efficace attività di formazione e di informazione al fine di rendere consapevole il lavoratore … ma anche di responsabilizzarlo verso la sua stessa vita … oltre a quella delle altre persone presenti.

Qualora i lavori vengono eseguiti in cantieri diversi dalla vostra sede … è proprio qui che si richiede maggiore formazione ed informazione: con un escavatore, ad esempio, dovrai sapere se nell’area di scavo sono presenti condutture elettriche, telefoniche o tubi dell’acquedotto.

In questi casi, soprattutto, è funzionalmente indispensabile la figura del direttore dei lavori, del coordinatore e dei preposti … ma ad ogni modo … mi sento di dirti di prepararti al meglio … i rischi sono sempre dietro l’angolo!

In fase di ricarica degli accumulatori di energia elettrica (le batterie) … evita di avvicinarti con oggetti metallici (braccialetti, anelli, giraviti, pinze, etc.), dato che sono elementi ad alto potere conduttivo.

 

Le verifiche periodiche obbligatorie

Alcune attrezzature di lavoro sono oggetto di Verifiche Periodiche imposte dalla Legge Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

In particolare, in questa sezione, tratteremo quelle inerenti gli apparecchi di sollevamento come, ad esempio, le gru (mobili e trasferibili) e i carroponti.

Vedo le verifica al pari delle revisione delle autovetture e, in un certo senso, il concetto è simile … e sta nel verificare se l’attrezzatura è ancora sicura per il tipo di lavoro per la quale è nata,  commercializzata ed usata!

Per gli apparecchi di sollevamento esistono vari momenti (termini) entro i quali eseguire la verifica periodica che, ad oggi, può essere eseguita dalle Asl e dall’Inail … ex Ispesl.

In verità, e la cosa è prossima, verranno autorizzate anche alcune aziende esterne … sempre se queste rispettano le richieste ministeriali ai fini del rilascio dell’autorizzazione a poter effettuare le verifiche periodiche.

La diversità dei termini entro il quale eseguire la verifica varia a seconda dell’anzianità dell’attrezzatura e del settore di attività nella quale essa viene utilizzata.

In linea di massima le attrezzature sono oggetto di verifica ogni due anni (verifica biennale) quando l’apparecchio di sollevamento ha un’anzianità non superiore ai dieci anni di vita; si scende ad un anno quando, invece, la macchina è oggettivamente più anziana e, quindi, con un’età superiore ai dieci anni!

In alcuni settori d’uso, inoltre, l’età dell’attrezzatura non riveste alcuna importanza dovendo eseguire la verifica ogni anno a prescindere dall’anzianità della stessa.

Infatti,settori come l’edilizia o la siderurgia, sono certamente più logoranti rispetto ad altri … almeno secondo logica!

In molti casi, e presterei attenzione a questo coinciso, l’intervento di verifica da parte delle Asl o dell’Inail non avviene con una tempistica in linea con le nostre necessità: in molte occasioni le verifiche non vengono eseguite in quanto c’è il problema di mancanza di personale tecnico all’interno degli stessi enti preposti.

Il datore di lavoro, in questi casi, deve continuare ad eseguire la regolare manutenzione dell’apparecchio al fine di mantenerlo sempre in condizioni efficaci, idonee e sicure!

 

Tre aspetti di maggior importanza

Tutte le attrezzature di lavoro, qualunque esse siano (muletti, gru, escavatori, piattaforme aeree, etc.), sono rischiose ed è per questo che dobbiamo preoccuparcene con una seria ed efficace attività di informazione, formazione ed addestramento.

Dopo anni di attività rivolta ai lavoratori, se proprio debbo pronunciarmi, sono tre gli aspetti che … se ben tenuti in considerazione … facilitano il lavoro ed aumentano le garanzie di sicurezza degli operatori.

Il primo di questi aspetti riguarda la manutenzione delle attrezzature: una buon programma rivolto alla manutenzione dei mezzi è, secondo me, il miglior sistema di prevenzione possibile.

La verità è che, oggi, le aziende chiamano i meccanici soltanto nei casi in cui l’attrezzatura è al limite dell’efficienza: questa pratica è assurda in quanto i rischi delle persone aumentano sensibilmente … ma anche la possibilità di veder “morire” prima la nostra attrezzatura di lavoro!

Programmiamo al meglio ogni singola attività di manutenzione e registriamo il tutto per iscritto in un apposito registro.

Il secondo punto degli aspetti di maggior interesse ha a che fare con l’organizzazione e con la struttura lavorativa.

Sono convinto che “procedurare” al meglio le fasi lavorative sia quanto di meglio possiamo fare per lavorare con ottimi risultati ed in assenza di rischi.

Organizzare gli spazi, la circolazione, le aree di deposito, fino ad arrivare alla sistematica regolamentazione delle attività di movimentazione, di carico e di scarico da parte di soggetti esterni quali, su tutti, gli autisti che accedono presso le nostre aree di lavoro: queste persone non conoscono altro che loro stesse (spesso nemmeno questo) … cosa volete che sappiano dei rischi che possono incontrare presso le nostre aziende?

Al terzo punto, consentitemi questo, metto gli operatori … coloro che utilizzano le attrezzature. Troppo frequentemente (la statica avvalora questo pensiero) gli incidenti accadono a causa della negligenza, della mancanza di prudenza, dall’assenza di saper come comportarsi in una data situazione. In altri casi è la troppa padronanza che esce fuori dal normale: molti operai pensano di essere talmente esperti da poter affrontare il Diavolo. Datemi retta … non lo sfidate … anzi tenetelo alla larga quanto più possibile!

 

Attenzione ai rischi meccanici

Le attrezzature di lavoro (muletti, gru, pale meccaniche, escavatori, piattaforme aeree, etc.) comprendono parti meccaniche che possono produrre danni alle persone … se queste non sono debitamente preparate per far fronte a questo genere di pericoli.

I gruppi di sollevamento, le forche ed altri “pezzi” della macchina possono dar sfogo a situazioni dannose quali, ad esempio:

– schiacciamento, cesoiamento, intrappolamento

– urto, perforazione, attrito

– scivolamento, inciampo, caduta

Sono situazioni, quelle sopra elencate (unitamente, però, ad altre che per brevità abbiamo deciso di non sottolineare), che possono essere evitate mediante una seria attività di prevenzione e protezione.

Quale attività di prevenzione … penserei di:

– acquistare macchine in possesso dei requisiti essenziali di sicurezza, come dovrebbero già essere le attrezzature marcate CE

– evitare di accedere alle parti in movimento

– evitare di manomettere i sistemi ed i dispositivi di sicurezza

– rispettare le procedure e le misure decise dal responsabile della sicurezza

– seguire le istruzioni contenute nella manualistica

– avviare dei seri programmi formativi

– … … …

Fra le attività di protezione, invece, metterei in risalto la consegna ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) ed il mantenimento dell’efficienza degli stessi nel tempo.

Inoltre è bene aggiornare periodicamente la formazione … ed essere costantemente “presenti” al fine di creare, in favore dei lavoratori, delle corrette e sane abitudini di lavoro.

 

D.p.i. diversi per diverse occasioni

Non sono rare le occasioni in cui i lavoratori si ritrovano ad effettuare attività lavorative in assenza dei previsti dispositivi di protezione individuale, definiti comunemente D.p.i.

Questa carenza deriva, perlopiù da una superficiale valutazione dei rischi specifici del singolo lavoratore, confinando la scelta del dispositivo in funzione di un rischio generale e sottovalutando, conseguentemente, quello specifico frutto della specifica attività che viene esercitata seppur sporadicamente.

Ad esempio, in molti casi, i lavoratori generici prestano anche una minima attività di manutenzione delle attrezzature, magari quelle cui il costruttore consente di eseguire senza particolare esperienza e qualificazione dell’operatore.

I dispositivi di protezione individuale necessari, in questi casi, potrebbero essere diversi in quanto nella fase di valutazione generale il suddetto lavoratore non aveva, quale rischio di infortunio, quello derivante dallo schiacciamento degli arti o da un eventuale cesoiamento a seguito di un evidente rischio meccanico.

La sicurezza è un principio su cui costruire comportamenti lavorativi e, in alcun modo, l’attività può essere prestata in assenza di precauzioni antinfortunistiche.

Quanto sopra riferito con un esempio elementare … vale per tante altre attività non considerate fra i rischi specifici del lavoratore.

A questo punto diviene importante l’analisi dei rischi anche in funzione delle effettive mansioni prestate e, se ne è il caso, eseguire un’integrazione dei dispositivi di protezione individuale.

Chiaro, inoltre, che qualora per il lavoratore il dispositivo sia una “nuova conoscenza” … bisogna informare e formare lo stesso prestatore per un uso corretto, sicuro ed efficace del D.p.i. ricevuto in dotazione.

 

Le regole del codice della strada

Molte attrezzature di lavoro operano anche su aree pubbliche e la gestione della sicurezza, oltre che col decreto legislativo 81 del 2008, deve essere integrata con le norme del codice della strada: il mancato rispetto può dar “sfogo” a sanzioni e sequestri dell’attrezzatura utilizzata durante i lavori.

Questo perché il codice della strada prevede l’incolumità fisica dei transitanti (pedoni ed altri veicoli di passaggio).

E’ bene, quindi, attuare tutte le procedure di lavoro atte a garantire la salvaguardia di questi soggetti e, in via generale, attiviamoci per:

– delimitare le zone di lavoro non permettendo l’accesso a persone non autorizzate;

– richiedere la collaborazione dei vigili locali (o altri incaricati) nei casi di zona ad alto traffico veicolare non gestibile direttamente dalla nostra struttura

– stabilizzare al meglio le attrezzature che richiedono precauzioni particolari circa la loro stabilità al fine di evitarne il ribaltamento

– indossare il gilet ad alta visibilità con lo scopo di renderci maggiormente visibili

– delimitare i raggi di lavoro delle attrezzature affinché eventuali cadute di materiali non procurino danni a persone e/o cose nelle vicinanze

– munirsi delle assicurazioni obbligatorie a garanzia di eventuali danni prodotti

– procedurale al meglio e nei minimi dettagli le attività lavorative, considerando anche l’incolumità di altre persone diverse dai lavoratori

– preoccuparsi di adottare un piano di emergenza (sia per eventuali incendi che per prestazioni di primo soccorso)

Ricordiamo che il datore di lavoro deve garantire le misure appropriate al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone, ed eventuali danni a seguito di mancato rispetto della legge, possono portare finanche alla sospensione dell’attività lavorativa.

L’invito, pertanto, è quello di valutare sia i rischi nell’uso delle attrezzature, ma anche le varie ipotesi di lavoro che, frequentemente, sono differenti l’un dall’altra: insistete nell’adottare la vera cultura della sicurezza … ne trarrete enormi benefici e forti riduzioni di costi che, purtroppo, possono scaturire a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro.

 

La manutenzione regolare

So di essere ripetitivo … ma fin quando non metto in chiaro le cose in un certo modo, sottolineerò sempre determinati concetti.

Fra questi, senza ombra di dubbio per la particolare sezione in esame, penso che la regolare manutenzione abbia una rilevanza di notevole interesse … soprattutto per garantire il più possibile la funzionalità dell’attrezzatura che concediamo in uso ai nostri lavoratori. La manutenzione regolare è quella che viene eseguita nel rispetto delle indicazioni del fabbricante contenute nel manuale di istruzioni che accompagna la vostra attrezzatura di lavoro: più e più volte, e concedetemi il passo religioso, paragono il manuale al vangelo. Si, il vangelo della nostra attrezzatura … quel documento dove si esplicita con chiarezza e con fondatezza le operazioni che debbono essere eseguite ai fini della manutenzione.

Mi sono soffermato su questo argomento perché in tanti pensano di essere in regola eseguendo la normale manutenzione meccanica con personale non specificatamente competente: su questa competenza, poi, vorrei ricordare che il testo sicurezza (D.Lgs. 81/2008) addirittura impone al datore di lavoro di formare e di qualificare le proprie risorse addette alla manutenzione delle attrezzature.

In questi anni sono state molte le sentenze in sfavore dei datori di lavoro, i quali Giudici sollevavano difformità nell’esecuzione della manutenzione in quanto le procedure non erano corrispondenti a quelle previste dal costruttore. In caso di malfunzionamento di un’attrezzatura sulla quale viene eseguita una manutenzione “improvvisata” (o poco precisa, se va meglio) e qualora accada un infortunio … la mancata regolarità delle attività di manutenzione sollevano il costruttore in quanto lo stesso sosterrà che la macchina non era stata mantenuta secondo i canoni propri.

L’attività di manutenzione (con o senza sostituzione di pezzi di ricambio) deve essere annotata in un particolare registro o libretto: la mancata istituzione di ciò comporta, in caso di verifica, una sanzione a carico del datore di lavoro.

Ad ogni modo, e non è cosa da poco, una manutenzione regolare per come indicata dal costruttore … garantisce una più lunga utilizzazione dello strumento di lavoro … differendo in un tempo più lontano la sua eventuale sostituzione!